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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08498/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altro soggetto, del favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina di sedici cittadini extracomunitari trasportati su un gommone dalla Tunisia verso l'Italia. Nel ricorso il difensore deduceva in modo del tutto generico un vizio di motivazione e il mancato confronto con i motivi di appello, sostenendo soltanto che non era certo che il viaggio in Tunisia fosse preordinato alla commissione del reato contestato e richiamando la versione secondo cui l'imputato sarebbe andato in Tunisia solo per prendere sigarette. La Corte di cassazione rilevava però che tali doglianze non erano specificate né sorrette da argomentazioni di diritto e di fatto, e che la motivazione d'appello era invece articolata e fondata su plurimi elementi di riscontro: chiamata in correità del coimputato, esiti degli accertamenti di polizia, conversazioni intercettate, conferme rese da tre migranti e riprese dell'elicottero che mostravano l'imputato alla guida del natante. Sulla base di ciò il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche, prive di specificazione dei motivi e sprovviste di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura di vizio di motivazione non può risolversi in una mera contestazione assertiva della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione analitica e da plurimi elementi di riscontro convergenti.
  • Ai fini della responsabilità per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, possono costituire idonei elementi probatori la chiamata in correità del coimputato, i riscontri investigativi, le intercettazioni, le dichiarazioni dei migranti e le riprese visive che collochino l'imputato in ruolo attivo nella condotta contestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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