Cassazione Penale, Sentenza n. 33566/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, per avere omesso di dichiarare, nella domanda telematica presentata all'INPS il 22 ottobre 2019 per ottenere il reddito di cittadinanza, di essere sottoposto agli arresti domiciliari disposti con provvedimento del Tribunale di Lecce del 19 marzo 2018. La Corte d'appello aveva confermato la condanna. Con unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente rigettato la richiesta di acquisizione della domanda integrale. Tale acquisizione sarebbe stata necessaria per verificare se il modulo contenesse effettivamente l'omessa indicazione dello stato cautelare, il contenuto del quadro F e l'effettiva sottoscrizione della domanda da parte dell'imputato. Secondo il ricorrente, non era stata acquisita alcuna prova sufficiente né della falsità o omissione informativa né della riferibilità della domanda alla sua sottoscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. Ha precisato che, ai fini della responsabilità per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, l'irregolarità della sottoscrizione della domanda telematica non determina di per sé l'inesistenza della richiesta, se questa è comunque idonea a produrre l'erogazione del beneficio. Tuttavia, la richiesta di acquisizione della domanda integrale era rilevante per accertare concretamente se vi fosse stata l'omissione contestata e per verificare l'effettiva percezione del reddito di cittadinanza. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta apparente e contraddittoria, perché aveva considerato sufficiente la sola erogazione del beneficio, senza verificare il contenuto della domanda. La corresponsione del reddito, infatti, non è elemento richiesto dalla norma come determinante per la consumazione del reato e non dimostra da sola l'omissione informativa. L'acquisizione era inoltre rilevante perché la presenza nel nucleo familiare di un soggetto sottoposto a misura cautelare incide sulla scala di equivalenza e, quindi, sulla determinazione del beneficio. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26
La norma incrimina la falsa attestazione o l'omissione di informazioni rilevanti contenute nella domanda diretta a ottenere il reddito di cittadinanza, quando le informazioni siano funzionali all'ottenimento di un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella prevista dalla legge.
art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Le modalità di sottoscrizione previste dal Codice dell'amministrazione digitale rilevano ai fini della regolarità della domanda, ma una sottoscrizione irrituale non determina necessariamente l'inesistenza della richiesta quando questa sia comunque idonea a produrre l'erogazione del beneficio.
art. 3, comma 13, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
La presenza nel nucleo familiare di una persona sottoposta a misura cautelare incide sul parametro della scala di equivalenza utilizzato per determinare il reddito di cittadinanza; l'omessa informazione può quindi essere rilevante almeno ai fini della quantificazione del beneficio.
Massime di principio
- Nel reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, la responsabilità richiede l'accertamento concreto della falsità o dell'omissione informativa contenuta nella domanda e della sua funzionalità all'ottenimento di un beneficio non spettante o spettante in misura superiore; la sola erogazione del beneficio non dimostra automaticamente l'omissione contestata.
- Quando la difesa contesta specificamente il contenuto della domanda telematica presentata per ottenere il reddito di cittadinanza, il giudice deve valutare la richiesta di acquisizione della domanda integrale per verificare l'effettiva presenza dell'informazione omessa e la riferibilità della domanda all'imputato; il rigetto basato sulla sola percezione del beneficio integra motivazione apparente.
- La presenza nel nucleo familiare di una persona sottoposta a misura cautelare può incidere sulla scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza; l'omessa dichiarazione di tale circostanza può pertanto assumere rilievo penale anche in relazione alla determinazione dell'importo spettante.
- L'irregolarità della sottoscrizione di una domanda telematica per il reddito di cittadinanza non ne determina necessariamente l'inesistenza quando la domanda sia comunque idonea a produrre l'erogazione del sussidio.
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