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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 167 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

LEASING IMMOBILIARE - SUBLOCAZIONE - ANTIECONOMICITÀ - INERENZA - IMMOBILI STRUMENTALI - Deducibilità canoni - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deducibilità dei canoni è stata riconosciuta. È stato affermato che i canoni di locazione finanziaria relativi a immobili sublocati sono inerenti all'esercizio dell'impresa quando la locazione immobiliare rientra nell'oggetto sociale e gli immobili sono strumentali per natura. La contestazione fondata sulla presunta antieconomicità non è risultata sufficiente a escludere la deduzione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare relativi a immobili successivamente sublocati. L'Amministrazione finanziaria contestava la deduzione sostenendo, in sostanza, l'antieconomicità dell'operazione e la carenza di inerenza rispetto all'attività d'impresa. La società sosteneva invece che i canoni fossero inerenti, poiché il suo oggetto sociale comprendeva anche la locazione immobiliare e gli immobili erano strumentali per natura.

Norme richiamate

  • Principio generale di inerenza dei costi d'impresa

    Un costo è deducibile quando presenta una connessione funzionale con l'attività d'impresa, anche se non produce necessariamente ricavi immediati o proporzionali.

  • Disciplina della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria

    I canoni di leasing immobiliare possono essere dedotti quando riguardano beni utilizzati nell'ambito dell'attività imprenditoriale e sussiste il requisito dell'inerenza.

  • Disciplina degli immobili strumentali per natura

    La strumentalità per natura dell'immobile costituisce un elemento rilevante per collegare il bene all'attività d'impresa e sostenere la deducibilità dei relativi costi.

Massime di principio

  • La successiva sublocazione dell'immobile non esclude di per sé la deducibilità dei canoni di leasing: può rappresentare una modalità ordinaria di esercizio dell'attività d'impresa.
  • L'inerenza deve essere valutata in rapporto all'attività concretamente prevista e svolta dalla società, considerando anche l'oggetto sociale e la natura dei beni.
  • La mera antieconomicità, intesa come redditività bassa o non proporzionata dei canoni, non basta automaticamente a disconoscere un costo se esiste una plausibile connessione con l'attività imprenditoriale.
  • Per sostenere la deduzione è opportuno documentare l'effettiva sublocazione, la strumentalità degli immobili, la coerenza con l'oggetto sociale e le ragioni economiche dell'operazione.
  • La deducibilità non è automatica: l'Amministrazione può contestare costi privi di collegamento con l'impresa o operazioni meramente artificiose, ma deve considerare la concreta funzione economica del leasing e della sublocazione.

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