Cassazione Penale, Sentenza n. 23895/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva che la Corte d'appello non aveva esaminato il motivo di appello con cui la difesa aveva chiesto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità dei fatti rispetto ad entrambe le imputazioni; la Corte territoriale si era limitata a dichiarare la prescrizione del reato di cui al capo A) (art. 474 cod. pen.) e a confermare la condanna per il reato residuo (ricettazione), senza valutare la richiesta assolutoria relativa alla restante imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'art. 131-bis cod. pen. e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma perché proceda all'esame del motivo di appello concernente la possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità. La Cassazione ha motivato l'annullamento con l'omesso esame di un motivo di impugnazione che richiede valutazioni di fatto (tenuità dell'offesa e mancanza di abitualità) sottratte al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Il reato indicato nel capo A) è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale; la norma identifica il tipo di reato contestato in quel capo
art. 131-bis cod. pen.
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa: la difesa aveva chiesto la sua applicazione per entrambe le imputazioni; la Corte di cassazione ha rilevato che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti (modestia dell'offesa, danno, condizioni personali, assenza di abitualità) è di natura fattuale e deve essere esaminata dalla corte d'appello
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017 (Agati, Rv. 270801 - 01)
Precedente che precisa l'obbligo della valutazione da parte del giudice territoriale dell'eventuale applicazione dell'art. 131-bis e stabilisce che l'omesso esame di un motivo specifico di appello su tale questione comporta annullamento e rinvio
Massime di principio
- Se la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131-bis, il giudice d'appello è tenuto ad esaminare esplicitamente i presupposti di fatto (tenuità dell'offesa, entità del danno, condizioni personali, assenza di abitualità); l'omissione configura vizio procedurale rilevante.
- La prescrizione di un capo d'imputazione non esime il giudice dall'esaminare richieste di non punibilità relative a reati diversi o residui; ogni capo va valutato singolarmente quando la parte ne chiede l'assoluzione per tenuità.
- La Corte di cassazione non decide sulla sussistenza della particolare tenuità quando la questione richiede accertamenti di fatto: in presenza di omissione motivazionale o dell'esame del motivo di appello, la Cassazione annulla limitatamente a quella omissione e rinvia per nuovo giudizio.
- Per massimizzare l'efficacia della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, la difesa dovrebbe documentare e argomentare nel dettaglio la modestia del fatto, il danno limitato e le condizioni personali dell'imputato già in sede di appello.
- L'omesso esame di motivi di impugnazione specifici costituisce vizio procedurale che può portare all'annullamento anche se la sentenza impugnata ha disposto la prescrizione per taluni capi: il rimedio è il rinvio per nuovo esame da parte del giudice territoriale.
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