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Sentenza

Sentenza del 02/03/2015 n. 1967 - Comm. Trib. Prov. Milano

INFEDELE DICHIARAZIONE - OMESSO VERSAMENTO - Rapporto tra le due sanzioni - Assorbimento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rapporto tra la sanzione per infedele dichiarazione del sostituto d'imposta e quella per omesso versamento. Si contesta la possibilità di applicare cumulativamente entrambe le sanzioni quando l'importo non è stato dichiarato e, conseguentemente, non è stato versato.

La decisione

La sentenza afferma che la sanzione per omesso versamento non può cumularsi con quella per infedele dichiarazione relativamente alle imposte non dichiarate. La sanzione per omesso versamento riguarda soltanto imposte correttamente dichiarate ma non pagate; per le somme non dichiarate si applica invece la sanzione per omessa o infedele dichiarazione, più grave e comprensiva della condotta omissiva e della connessa mancata corresponsione. Pertanto, la sanzione per omesso versamento deve essere assorbita da quella per infedele dichiarazione, nei limiti in cui si riferisca alle medesime somme.

Norme richiamate

  • Norme sanzionatorie in materia di omessa o infedele dichiarazione del sostituto d'imposta

    La sanzione per omessa o infedele dichiarazione si applica alle imposte non dichiarate ed è più grave perché considera anche la mancata rappresentazione dell'obbligazione tributaria.

  • Norme sanzionatorie in materia di omesso versamento

    La sanzione per omesso versamento riguarda esclusivamente imposte dichiarate ma non versate e non può essere applicata alle somme mai indicate in dichiarazione.

  • Principio di assorbimento tra sanzioni tributarie

    Quando la medesima somma è oggetto sia di infedele dichiarazione sia di omesso versamento, la sanzione più grave per la dichiarazione assorbe quella per omesso versamento, evitando una duplicazione sanzionatoria.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra imposta dichiarata e non pagata, che integra omesso versamento, e imposta non dichiarata, che integra omessa o infedele dichiarazione.
  • Non è normalmente legittimo applicare due sanzioni sulla stessa base imponibile quando una condotta più grave comprende già gli effetti dell'altra.
  • La sanzione per omesso versamento può essere applicata autonomamente solo per importi correttamente dichiarati ma successivamente non versati.
  • In caso di contestazione, è necessario verificare se le somme oggetto delle diverse sanzioni coincidano: l'assorbimento opera per la parte coincidente, non necessariamente per importi distinti.

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