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Circolare

Circolare numero 126 del 2-6-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dalla legge n. 133/1997 in materia di impresa artigiana, con particolare riferimento alle società a responsabilità limitata con unico socio e alle società in accomandita semplice. Vengono chiariti i requisiti soggettivi e oggettivi per mantenere la qualifica artigiana, l’estensione dell’obbligo assicurativo e contributivo, la decorrenza dell’obbligo e le prime indicazioni operative su iscrizione e base imponibile. Per i soci unici di SRL la disciplina contributiva e l’iscrizione restano per il momento sospese in attesa di ulteriori istruzioni; per i soci accomandatari di SAS, invece, sono indicati con precisione reddito imponibile, termini di iscrizione e decorrenza dell’obbligo.

Legge 20 maggio 1997, n. 133: estensione dell'impresa artigiana a SRL unipersonali e SAS e relativi obblighi assicurativi

Legge 20 maggio 1997, n. 133: impresa artigiana in forma societaria e obblighi assicurativi

La circolare esamina gli effetti della legge n. 133/1997, che modifica l’articolo 3 della legge n. 443/1985 ampliando l’ambito dell’impresa artigiana. In particolare, vengono disciplinate le società a responsabilità limitata con unico socio e le società in accomandita semplice, con conseguenze sul piano della qualificazione artigiana, dell’obbligo assicurativo e degli adempimenti di iscrizione.

Modifica della disciplina dell’impresa artigiana

La novella legislativa inserisce nell’articolo 3 della legge quadro sull’artigianato una previsione espressa secondo cui è artigiana anche l’impresa costituita ed esercitata in forma di:

  • società a responsabilità limitata con unico socio, se il socio unico possiede i requisiti dell’articolo 2 della legge n. 443/1985 e non è socio unico di altra SRL né socio di una SAS;
  • società in accomandita semplice, se ciascun socio accomandatario possiede i requisiti dell’articolo 2 della legge n. 443/1985 e non riveste, a sua volta, le posizioni societarie incompatibili indicate dalla norma.

La circolare sottolinea che la disposizione si colloca dopo il comma 2 dell’articolo 3 e che viene meno l’esclusione che prima riguardava le società in accomandita semplice.

Soci unici di società a responsabilità limitata

Per le SRL unipersonali la circolare precisa che l’estensione operata dalla legge è solo parziale rispetto alla disciplina già introdotta, per il settore commerciale, dalla legge n. 662/1996. Nel comparto artigiano, infatti, l’obbligo assicurativo riguarda soltanto i soci unici di SRL e non tutti i soci lavoratori delle medesime società.

Il socio unico, ai fini della disciplina artigiana, è considerato titolare dell’impresa e deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 2 della legge n. 443/1985, con esclusione del requisito relativo alla piena responsabilità. Resta inoltre fermo il limite occupazionale previsto dall’articolo 4 della stessa legge.

La circolare interpreta anche la clausola di incompatibilità, ritenendo che l’esclusione operi solo quando il socio unico di SRL sia anche socio accomandatario di una SAS e non nel caso di socio accomandante.

Soci accomandatari di società in accomandita semplice

La legge n. 133/1997 estende l’obbligo assicurativo anche ai soci accomandatari delle SAS, rendendoli soggetti alla copertura prevista dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modifiche.

La disciplina richiede che:

  • il socio accomandatario sia in possesso dei requisiti dell’articolo 2 della legge n. 443/1985;
  • la società non superi il numero di dipendenti consentito dall’articolo 4 della legge artigiana;
  • qualora gli accomandatari siano più di uno, tutti possiedano i requisiti richiesti, costituiscano la maggioranza dei soci e nessuno sia contemporaneamente socio unico di una SRL o socio di altra SAS;
  • nell’impresa il lavoro abbia funzione prevalente rispetto al capitale.

Decorrenza dell’obbligo assicurativo e contributivo

La legge entra in vigore il 5 giugno 1997, ossia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da tale data decorre l’obbligo assicurativo e contributivo per i soggetti interessati, oppure dal mese di inizio dell’attività se successivo.

La circolare esclude espressamente la possibilità di regolarizzare periodi precedenti all’entrata in vigore della legge, sia mediante le regole ordinarie sia tramite il meccanismo di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Base imponibile contributiva

Per i soci unici di SRL la circolare non fornisce una disciplina definitiva della base imponibile. Viene infatti rilevato che la questione presenta analogie con quella già affrontata per i commercianti dalla legge n. 662/1996 e che il problema è stato sottoposto ai Ministeri vigilanti. La posizione viene quindi espressamente sospesa, in attesa di ulteriori istruzioni.

Per i soci accomandatari di SAS, invece, la base imponibile è individuata nella totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF per l’anno cui si riferiscono i contributi.

Iscrizione alla gestione assicurativa

Per i soci unici di SRL la circolare non fissa alcun termine di iscrizione, proprio a causa della mancanza di chiarimenti sulla base imponibile. Le sedi non devono procedere a iscrizioni d’ufficio e devono limitarsi a ricevere eventuali domande spontanee, restando in attesa di nuove istruzioni.

Per i soci accomandatari di SAS, invece, la disciplina è immediatamente applicabile. La domanda di iscrizione è considerata tempestiva se presentata:

  • entro il 20 luglio 1997, per i soggetti già in attività alla data di entrata in vigore della legge e per chi ha iniziato l’attività nel mese di giugno 1997;
  • entro la prima scadenza di legge successiva all’inizio dell’attività, per chi la intraprende in un momento successivo.

Indicazioni operative finali

La circolare, in sostanza, distingue nettamente tra le due categorie di soggetti:

  • per i soci unici di SRL, la disciplina è riconosciuta sul piano della qualificazione artigiana e dell’astratta estensione assicurativa, ma restano sospesi i profili applicativi relativi a base imponibile e iscrizione;
  • per i soci accomandatari di SAS, invece, risultano già definiti requisiti, decorrenza dell’obbligo, base imponibile e termini di iscrizione.

Il quadro complessivo è quindi quello di una immediata operatività per le SAS e di un’applicazione parziale e provvisoria per le SRL unipersonali, in attesa di ulteriori istruzioni amministrative.

Punti principali

Estensione della qualifica di impresa artigiana

La legge n. 133/1997 modifica l’articolo 3 della legge n. 443/1985, includendo tra le imprese artigiane anche quelle costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata con unico socio e di società in accomandita semplice, purché ricorrano specifici requisiti soggettivi e dimensionali. La disposizione si inserisce dopo il comma 2 dell’articolo 3, con eliminazione dell’esclusione che riguardava le società in accomandita semplice.

Soci unici di SRL

Per le SRL unipersonali la norma si applica solo se il socio unico possiede i requisiti dell’articolo 2 della legge n. 443/1985, escluso quello relativo alla piena responsabilità dell’impresa, e non è socio unico di altra SRL né socio di una SAS. La circolare precisa che l’estensione dell’obbligo assicurativo riguarda soltanto i soci unici e non tutti i soci che lavorano nella società; resta inoltre fermo il limite numerico dei dipendenti previsto dall’articolo 4 della legge artigiana.

Soci accomandatari di SAS

Per le società in accomandita semplice i soci accomandatari diventano soggetti all’obbligo assicurativo previsto dalla legge n. 463/1959 e successive modificazioni. Anche in questo caso devono possedere i requisiti dell’articolo 2 della legge n. 443/1985 e la società non deve superare il limite di dipendenti dell’articolo 4. Se gli accomandatari sono più di uno, la qualifica artigiana è riconosciuta solo se tutti possiedono i requisiti, costituiscono la maggioranza dei soci e nessuno di essi è anche socio unico di SRL o socio di altra SAS; inoltre il lavoro deve prevalere sul capitale.

Decorrenza dell’obbligo assicurativo

La legge entra in vigore il 5 giugno 1997, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’obbligo assicurativo e contributivo decorre quindi dal mese di giugno 1997, oppure dal mese di effettivo inizio dell’attività se successivo. La circolare esclude la possibilità di versare contributi per periodi pregressi anteriori all’entrata in vigore, sia con le regole ordinarie sia con il riscatto previsto dall’articolo 13 della legge n. 1338/1962.

Base imponibile per i soci unici di SRL

Per i soci unici di SRL la circolare non definisce la base imponibile ai fini contributivi, rilevando che il problema è analogo a quello già emerso per i commercianti dopo la legge n. 662/1996. Si evidenzia che tali soci producono reddito di capitale e non reddito d’impresa; la questione è stata sottoposta ai Ministeri vigilanti e saranno fornite ulteriori istruzioni.

Base imponibile per i soci accomandatari di SAS

Per i soci accomandatari di SAS la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF per l’anno cui si riferiscono i contributi.

Iscrizione alla gestione assicurativa

Per i soci unici di SRL non viene fissato, al momento, alcun termine per l’iscrizione alla gestione assicurativa; le sedi non devono procedere a iscrizioni d’ufficio e devono accettare solo le domande spontanee, in attesa di ulteriori istruzioni. Per i soci accomandatari di SAS, invece, la domanda di iscrizione è tempestiva se presentata entro il 20 luglio 1997 da chi era già in attività alla data di entrata in vigore o da chi ha iniziato l’attività nel mese di giugno 1997; per chi inizia successivamente, vale la prima scadenza di legge successiva all’inizio dell’attività.

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