Circolare numero 127 del 5-6-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'Accordo definitivo del 24.4.1997 che adegua la normativa sui servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto degli Enti pubblici non economici. Vengono precisati i requisiti per l'attribuzione del buono mensa nelle sedi con orario su 5 giorni, le eccezioni legate a particolari esigenze di flessibilità e le modalità di completamento dell'orario settimanale. La circolare richiama inoltre l'efficacia dell'Accordo dalla stessa data, la sua valenza interpretativa anche per le vertenze in corso e, soprattutto, il vincolo dell'assenza di aggravio di costi rispetto agli stanziamenti previsti. Infine, vengono ribadite le istruzioni operative sul budget mensile, sul monitoraggio trimestrale della spesa e sugli obblighi di rendicontazione alle strutture centrali.
Adeguamento della disciplina dei buoni pasto per il personale degli Enti pubblici non economici e controllo della spesa
Adeguamento della disciplina dei buoni mensa per il personale degli Enti pubblici non economici
La circolare dà conto dell'Accordo definitivo sottoscritto il 24 aprile 1997 in materia di servizi sostitutivi della mensa, intervenuto per adeguare la disciplina prevista per il personale del comparto degli Enti pubblici non economici in collegamento con il rinvio contenuto nell'art. 48 del CCNL 1995. Il documento chiarisce sia i presupposti per l'attribuzione del buono mensa sia i vincoli di spesa e gli obblighi di controllo successivi, con particolare attenzione alla responsabilità dei dirigenti di sede.
Ambito di applicazione e valore interpretativo
L'Accordo costituisce un mero e marginale adeguamento della normativa preesistente, individuata nell'art. 11 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509. Esso ha efficacia piena dal 24.4.1997 e vale anche come criterio interpretativo per la definizione delle vertenze pendenti a quella data. Resta fermo, tuttavia, che la sua applicazione non può comportare per l'Amministrazione un aggravio di costi rispetto agli stanziamenti già previsti per tale finalità.
Requisito per l'attribuzione del buono mensa
Per le sedi con articolazione dell'orario settimanale su cinque giorni, il requisito per il buono mensa o per la mensa interna si intende soddisfatto quando il dipendente, in base alla disciplina vigente su orario, flessibilità e turni disposti dal dirigente responsabile, svolga almeno sei ore complessive di lavoro effettivo nella singola giornata lavorativa. L'orario deve comprendere sia il segmento antimeridiano sia quello pomeridiano, con una pausa mensa di norma non inferiore a trenta minuti.
Flessibilità organizzativa ed eccezioni
La circolare prevede che particolari e diverse esigenze di flessibilità, valutate caso per caso dal dirigente responsabile, possano consentire l'attribuzione del buono mensa anche quando le ore complessive di lavoro effettivo nella giornata siano inferiori a sei. Tale possibilità è ammessa solo se giustificata da esigenze organizzative e operative che garantiscano un servizio ottimale all'utenza e l'utilizzo a ciclo completo dei collegamenti telematici e informatici.
Completamento dell'orario settimanale
Nei casi in cui non sia stato effettuato l'intero orario giornaliero, il recupero e il completamento dell'orario settimanale devono avvenire nella stessa settimana oppure nello stesso mese di riferimento. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari e temporanee, anche collegate alla concentrazione dell'orario per attività indifferibili connesse a provvedimenti generali o specifici soggetti a termini e scadenze, il completamento può avvenire entro l'anno di riferimento.
Vincoli di spesa e budget mensile
L'ARAN richiama gli Enti destinatari a osservare rigorosamente la disciplina, precisando che l'applicazione dell'Accordo è consentita solo nelle situazioni espressamente indicate e sotto la responsabilità dei dirigenti. Il limite economico è rappresentato dal budget mensile assegnato, individuato come tetto massimo di spesa assolutamente invalicabile per le effettive esigenze di servizio correlate all'uso del sistema telematico e informatico, al numero verde, all'apertura pomeridiana degli sportelli e al decentramento territoriale.
Monitoraggio trimestrale e rendicontazione
È prevista una verifica trimestrale del flusso di spesa nelle singole sedi, finalizzata al monitoraggio dell'andamento complessivo. Le risultanze devono indicare separatamente gli importi impiegati per dirigenti, professionisti e personale destinatario dell'art. 15 della legge 88/1989, da un lato, e per il restante personale, dall'altro. La documentazione, accompagnata da una relazione sintetica sull'utilizzo del budget assegnato in relazione agli obiettivi perseguiti, deve essere trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Provvedimenti Accentrati entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.
Responsabilità nella gestione della spesa
La circolare conclude sottolineando che la corretta gestione della spesa costituisce un obbligo essenziale per la Pubblica Amministrazione. Vengono quindi richiamate le responsabilità amministrative, contabili e patrimoniali connesse alla gestione del budget e dell'erogazione dei buoni pasto, attribuite nei limiti delle rispettive competenze ai Direttori delle sedi regionali, ai SAP e alle Strutture della Sede Centrale.
Punti principali
Accordo del 24.4.1997 e ambito di applicazione
L'Accordo definitivo del 24.4.1997 adegua la disciplina dei servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell'art. 48 del CCNL 1995. Si riferisce al personale del comparto degli Enti pubblici non economici e integra la normativa preesistente di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 509/1979.
Requisito per il buono mensa nelle sedi con orario su 5 giorni
Per le sedi con articolazione dell'orario settimanale su 5 giorni, il requisito per l'attribuzione del buono mensa o per la fruizione della mensa interna si considera realizzato quando il dipendente, secondo le disposizioni vigenti su orario, flessibilità e turni, effettui almeno sei ore complessive di lavoro effettivo nella singola giornata, comprensive dell'arco antimeridiano e pomeridiano, con pausa mensa di norma non inferiore a 30 minuti.
Flessibilità eccezionale e orario inferiore a sei ore
In presenza di diverse ed eccezionali esigenze di flessibilità, individuate di volta in volta dal dirigente responsabile e tenendo conto delle esigenze organizzative e operative del servizio, il requisito per il buono mensa può realizzarsi anche con meno di sei ore complessive di lavoro effettivo nella giornata, purché la soluzione consenta un servizio ottimale all'utenza e l'utilizzo completo dei sistemi telematici e informatici.
Completamento dell'orario settimanale
Quando non sia stato effettuato l'intero orario giornaliero, il completamento dell'orario settimanale deve avvenire nella stessa settimana o nello stesso mese di riferimento. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari e temporanee, anche dovute alla concentrazione dell'orario per attività indifferibili connesse a provvedimenti di carattere generale o specifico che comportino termini e scadenze, il completamento può avvenire nel corso dell'anno di riferimento.
Efficacia dell'Accordo e limite di spesa
L'Accordo è pienamente efficace dal 24.4.1997 e ha valenza interpretativa anche per la risoluzione delle vertenze in atto a tale data. Non può determinare per l'Amministrazione un aggravio di costi rispetto agli stanziamenti previsti allo scopo, e trova applicazione solo nelle situazioni indicate nel testo, sotto la responsabilità dei dirigenti e nel pieno rispetto del limite di spesa.
Budget mensile e controllo trimestrale della spesa
Per la gestione della spesa è stato adottato un criterio di budget mensile, che costituisce il limite massimo invalicabile per le effettive esigenze di servizio connesse all'utilizzo integrale dei collegamenti telematici e informatici, del numero verde, dell'apertura pomeridiana degli sportelli e del decentramento territoriale. È prevista una verifica trimestrale del flusso di spesa nelle singole sedi, ai fini del monitoraggio.
Rendicontazione alle strutture centrali
Le risultanze della verifica trimestrale, con l'indicazione separata degli importi utilizzati per dirigenti, professionisti e personale destinatario dell'art. 15 della legge 88/1989 e per il restante personale, devono essere trasmesse alla Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Provvedimenti Accentrati entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, insieme a una relazione sintetica sull'impiego del budget assegnato rispetto agli obiettivi perseguiti.
Responsabilità dei dirigenti
La circolare richiama la necessità di una corretta gestione della spesa quale obbligo imprescindibile per la Pubblica Amministrazione e richiama le responsabilità amministrative, contabili e patrimoniali connesse alla gestione, riferibili nei limiti delle rispettive competenze ai Direttori delle sedi regionali, SAP e Strutture della Sede Centrale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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