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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5554/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per omissione dell'interrogatorio di garanzia (art. 302 c.p.p.) prima della riemissione della misura cautelare; si sostiene che le sopravvenute dichiarazioni rese da Oxana Verman abbiano introdotto "fatti nuovi" e nuovi indizi che avrebbero inciso sulla posizione dell'imputato (riconoscimento fotografico, indicazione del ristorante di famiglia come luogo di pianificazione dei traffici e coinvolgimento in associazione), giustificando quindi l'espletamento dell'interrogatorio da parte del giudice competente ex art. 27 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della Verman fossero meramente confermative del quadro indiziario già esistente e non costituissero "fatti nuovi" idonei a modificare significativamente la configurazione dell'episodio addebitato, né a richiedere un nuovo interrogatorio di garanzia. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali (tra cui Sez. Un. n. 39618/2001 e Sent. n. 13251/2004) e ha confermato che l'interrogatorio di garanzia conserva efficacia se non emergono nuovi elementi tali da incidere sull'identità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che disciplina il reato di detenzione/traffico di stupefacenti, indicata quale capo di imputazione a carico dell'interessato.

  • art. 27 c.p.p.

    Norma richiamata in riferimento alla riedizione della misura cautelare da parte del giudice competente; la Corte sottolinea che tale articolo rimanda all'art. 292 c.p.p. e non impone automaticamente la ripetizione dell'interrogatorio di garanzia da parte del nuovo giudice salvo fatti nuovi.

  • art. 302 c.p.p.

    Norma che disciplina l'interrogatorio di garanzia; il ricorrente denunciava la sua omissione, ma la Corte ha ritenuto che la mancata ripetizione non fosse obbligatoria in assenza di fatti o indizi nuovi rilevanti.

  • art. 294 c.p.p.

    Citata nel contesto della discussione sull'efficacia dell'interrogatorio: la Corte osserva che l'art. 27 richiama l'art. 292 e non gli artt. 294 e 302, consolidando l'idea che non sempre sia necessaria una nuova audizione.

  • Sez. Un. n. 39618/2001 (giurisprudenza)

    Precedente autorevole richiamato per il principio secondo cui non è necessario un nuovo interrogatorio alla riemissione della misura se non emergono fatti nuovi, nuovi indizi o esigenze cautelari che incidano sulla configurazione del fatto contestato.

  • Sent. n. 13251/2004 (Sez. 4)

    Giurisprudenza richiamata che afferma come dichiarazioni di terzi meramente confermative del quadro indiziario preesistente non costituiscano 'fatti nuovi' tali da mutare l'essenza dell'ordinanza cautelare e richiedere un nuovo interrogatorio.

Massime di principio

  • L'interrogatorio di garanzia non va necessariamente ripetuto quando la misura cautelare viene riedita da un giudice diverso: è necessario che emergano "fatti nuovi" o indizi che modifichino significativamente la configurazione dell'episodio contestato.
  • Dichiarazioni sopravvenute rese da terzi che confermano il quadro indiziario già delineato non costituiscono, di per sé, elementi idonei a richiedere un nuovo interrogatorio di garanzia.
  • Per contestare validamente l'omessa ripetizione dell'interrogatorio occorre dimostrare concretamente la presenza di nuovi elementi di fatto o di nuovi indizi che incidano sulla sostanza dell'accusa e sul diritto di difesa.
  • La giurisprudenza di legittimità costituisce parametro vincolante: decisioni precedenti che hanno escluso la rilevanza di dichiarazioni meramente confermative sono frequentemente richiamate e seguite.
  • Ricorsi generici che non confrontano punto per punto la motivazione impugnata sono spesso dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende).

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