Cassazione Penale, Sentenza n. 25893/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità del decreto di citazione e degli atti per mancato avviso sulla possibilità di chiedere la trattazione partecipata dell'appello e per celebrazione del rito cartolare; 2) utilizzazione di dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del sinistro, ritenute patologie di inutilizzabilità; 3) mancata applicazione della riduzione di pena per il rito abbreviato condizionato richiesto in istruttoria; 4) vizio del percorso argomentativo per uso di elementi acquisiti illegittimamente (richiama il motivo 2); 5) doglianza per la revoca dell'ordinanza ammissiva del teste Christian Paul Kelleher e pretesa impossibilità di corretta ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato/inammissibile. Ha ritenuto legittima la celebrazione dell'appello nelle forme non partecipate alla luce della normativa emergenziale e prassi applicativa; ha dichiarato aspecifico e quindi inammissibile il motivo relativo all'utilizzo delle dichiarazioni immediate dell'imputato, osservando che la Corte d'appello aveva deciso prescindendo da quelle dichiarazioni; ha confermato la corretta valutazione sulla non applicazione ex post della riduzione per il rito abbreviato condizionato, poiché una delle testimonianze richieste non fu escussa e le altre non contenevano elementi decisivi; ha ritenuto infondato il motivo sulla revoca dell'ordinanza ammissiva del teste in quanto la rinuncia del PM e l'assenza del teste nelle liste difensive escludevano violazione del diritto alla prova; in sintesi la decisione di merito (riforma della sentenza di primo grado con rideterminazione della pena a 2 anni, riconoscimento delle attenuanti generiche, benefici della sospensione condizionale e della non menzione, e sospensione della patente per 3 anni) resta conforme e immune dalle censure.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
Norma sostanziale penale relativa all'omicidio stradale, titolo del reato per cui l'imputato era stato giudicato responsabile in relazione al decesso della persona offesa
art. 148 Codice della Strada
Violazione delle norme di circolazione ritenuta fattore colposo concorrente nel causare il sinistro
art. 23-bis d.l. n.137/2020 conv. L. n.176/2020 (norme sul rito non partecipato in appello)
Autorizza la trattazione non partecipata degli appelli in determinati periodi; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina emergenziale e ha escluso pregiudizio per la difesa
art. 178 c.p.p.
Richiamato per le nullità procedurali; la Corte ha escluso nullità sanzionabile poiché non vi era pregiudizio per le prerogative difensive
art. 228, comma 3, c.p.p.
Prevede che l'ausiliario del giudice possa richiedere informazioni alle parti per l'accertamento peritale; usato per spiegare limiti di utilizzazione di alcune dichiarazioni
art. 442 c.p.p. e artt. 438, 441-bis c.p.p. (rito abbreviato e conseguenze)
Norme sul giudizio abbreviato e sulla riduzione di pena; la Corte ha ricordato che per il rito abbreviato condizionato occorre verificare ex ante i requisiti di novità e decisività della prova, e che non sempre la richiesta comporta automaticamente la riduzione
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Consente alla Cassazione di esaminare l'error in procedendo; la Corte ha esercitato questo potere per valutare la presunta nullità del procedimento
art. 495, comma 2, c.p.p.
Regola l'ammissione dei mezzi di prova e la possibilità di dedurre la mancata assunzione di una prova in cassazione; la Corte ha richiamato i limiti per utilizzare tale censura quando la prova non era stata formalmente richiesta ai sensi dell'art. 495
art. 507 c.p.p.
Poteri officiosi del giudice di merito per l'assunzione di prove; la Corte ha evidenziato che la sola sollecitazione non sostituisce la formale domanda di ammissione del mezzo di prova
Massime di principio
- La celebrazione dell'appello secondo le forme non partecipate previste da norme emergenziali non comporta automaticamente nullità: occorre dimostrare un concreto pregiudizio alle prerogative difensive per poter invocare sanzioni di nullità
- Chi contesta l'utilizzabilità di dichiarazioni rese nell'immediatezza deve specificare in che modo l'espunzione di tali elementi avrebbe inciso sulla prova di resistenza, altrimenti la censura viene dichiarata aspecifica e inammissibile
- La richiesta di rito abbreviato condizionato non garantisce di per sé la riduzione di pena: il giudice valuta ex ante la novità e la decisività delle prove richieste, tenendo conto complessivamente delle prove acquisite; se la prova condizionante non viene escussa o le testimonianze non risultano decisive, la riduzione può essere legittimamente negata
- La rinuncia all'escussione di un testimone da parte di una parte (es. PM) e l'assenza del teste nelle liste dell'altra parte escludono, salvo elementi probatori specifici, là sussistenza di una lesione del diritto alla prova da poter fondare un motivo in cassazione
- In cassazione il ricorrente che deduce errori in procedendo può comportare l'esame diretto degli atti da parte della Corte, ma deve formulare censure precise e non generiche: la mera enunciazione di vizi senza indicazione della loro incidenza sul convincimento non basta
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