Cassazione Penale, Sentenza n. 45879/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Russo, incaricato di pubblico servizio e RUP presso il CIRA, è stato accusato di aver ricevuto la promessa di una percentuale (5%) da imprenditore Sergio Orsi per favorire aggiudicazioni di appalti, con l'intermediazione di Antonio Fago. L'ordinanza impugnata aveva disposto gli arresti domiciliari in parte, sulla base soprattutto delle intercettazioni ottenute tramite captatore informatico sul cellulare di Orsi, servizi di osservazione e documentazione di gara. Il ricorso contestava in particolare l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento (n.11733/2019), l'erronea applicazione della normativa introdotta sull'art. 270 c.p.p. (e relativi profili temporali), la mancanza di adeguata motivazione circa la connessione sostanziale tra i reati e la genericità della valutazione del pericolo di reiterazione e della scelta della misura cautelare (arresti domiciliari vs misure meno afflittive).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo viziata la motivazione del Tribunale del riesame in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento e alla presunta connessione sostanziale tra reati. È stata rilevata la genericità, contraddittorietà ed incompletezza della motivazione circa le date di iscrizione dei procedimenti, i decreti autorizzativi e la effettiva riconducibilità dei reati di corruzione all'autorizzazione originaria. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli affinché, avendo materiale e atti, valuti nuovamente la questione con motivazione puntuale e verificando l'ammissibilità delle intercettazioni e l'eventuale necessità/adeguatezza della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
Disciplina l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni; la Corte richiede verifica puntuale della normativa applicabile in ragione della data di iscrizione del procedimento (nuova disciplina applicabile solo ai procedimenti iscritti dopo il 31/08/2020).
art. 266 cod. proc. pen.
Regole su limiti di utilizzabilità delle captazioni; richiede confronto con la normativa previgente per captazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle modifiche.
art. 266, comma 2-bis cod. proc. pen.
Riferimento specifico alle intercettazioni mediante captatore informatico e ai limiti di utilizzabilità; la Corte richiede verifica della loro ammissibilità nel procedimento ristretto.
art. 12 cod. proc. pen.
Definisce la connessione tra reati; la Corte sottolinea che solo una connessione sostanziale può giustificare l'esportazione dei risultati intercettativi in altro procedimento.
art. 416-bis c.p.
Riguarda l'aggravante di tipo mafioso; la presenza o esclusione di tale aggravante influisce sulla valutazione della connessione e sull'utilizzabilità delle intercettazioni.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante specifica richiamata nell'imputazione; menzionata nella valutazione delle qualificazioni contestate agli indagati.
art. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme che regolano le misure cautelari e la loro motivazione; la Corte ha evidenziato la genericità della valutazione del pericolo di reiterazione e l'assenza di adeguata considerazione di misure meno afflittive.
art. 15 Cost.
"autorizzazioni in bianco"
Principio costituzionale invocato per vietare autorizzazioni generiche alle intercettazioni; la Corte richiede che l'autorizzazione sia circoscritta e motivata rispetto ai reati indagati.
d.l. 30/12/2019 n.161 conv. e d.l. 30/04/2020 n.28 conv. in legge n.70/2020 (art.2, comma 8)
Riferimento legislativo sulla tempistica di applicazione della nuova disciplina dell'art. 270 c.p.p.; la Corte sottolinea che la nuova disciplina si applica ai procedimenti iscritti dopo il 31/08/2020 e non genericamente ai reati.
art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla competenza della Procura distrettuale e ai reati gravi che consentono l'uso più ampio dei risultati delle intercettazioni secondo la nuova normativa.
Massime di principio
- Quando le intercettazioni provengono da un procedimento diverso, la loro utilizzabilità richiede o una connessione sostanziale (art.12 c.p.p.) o il rispetto della disciplina temporale dell'art.270: verificare la data di iscrizione del procedimento per capire quale normativa si applica.
- La connessione tra reati deve essere motivata in modo puntuale e non assertivo: il giudice che autorizza o utilizza intercettazioni deve indicare fatti e nessi concreti che legano i reati originari a quelli emersi.
- Le captazioni mediante captatore informatico seguono regole restrittive e richiedono attenzione ai decreti autorizzativi e alle proroghe; l'assenza della documentazione autorizzativa o di spiegazioni precise può determinare la loro inutilizzabilità.
- Se le intercettazioni costituiscono la prova centrale della gravità indiziaria, la loro esclusione può compromettere la misura cautelare; perciò il giudice deve verificare alternativamente se sussistono altri elementi a supporto della misura.
- La motivazione sul pericolo di reiterazione e sulla scelta della misura cautelare deve essere specifica: se il rischio è legato al luogo di lavoro o alla possibilità di reiterare l'attività professionale, il giudice deve considerare misure meno afflittive (es. divieto di dimora, sospensione dal servizio) e spiegare il perché della scelta più grave.
- La produzione in giudizio dei decreti di autorizzazione e delle iscrizioni processuali è essenziale per il controllo giurisdizionale; chi impugna può ottenere l'annullamento se il giudice non esibisce o non motiva adeguatamente tali atti.
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