Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33632/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello che ha parzialmente rigettato la richiesta di revoca del sequestro e della confisca disposti ai sensi dell'art. 240-bis c.p., chiedendo la revoca della confisca oltre il valore di euro 71.131,07. Sostiene violazione dell'art. 240-bis in quanto il reato per cui è stato definitivamente condannato (detenzione di armi, non traffico/vendita) non sarebbe produttivo di introiti illeciti; contesta inoltre la valutazione della sproporzione tra patrimonio e redditi familiari, deducendo errori nella perizia e l'omessa considerazione di specifici proventi leciti (svincolo di buoni fruttiferi della madre per euro 26.174,37 e liquidazione di polizza del padre per euro 32.329,20) che avrebbero dovuto essere computati tra le entrate familiari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che l'art. 240-bis c.p. non richiede la prova che il singolo reato abbia prodotto introiti e che la confisca prescinde dal quantum ricavabile dalla commissione del reato, richiedendo solo la condanna per i 'reati spia' e la sproporzione tra beni e redditi/fonte di reddito. Ha ritenuto inoltre che la valutazione della sproporzione e la metodologia peritale siano congruamente motivate e non censurabili in sede di legittimità se fondate su parametri verificabili; la Corte ha osservato che le somme indicate dalla difesa erano state considerate dal perito come "disinvestimenti" e dunque non erroneamente omesse. È stata quindi respinta la doglianza sulla perizia e rigettato il ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    La confisca cd. 'allargata' prevista non richiede la prova del quantum di proventi derivanti dal reato: è sufficiente la condanna per i reati tassativamente elencati ('reati spia') e la sproporzione tra beni nella disponibilità del condannato e i redditi dichiarati o l'attività economica esercitata

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Richiamata per indicare l'aggravante che qualifica i reati come 'spia', legittimando l'adozione di provvedimenti ablativi in caso di sproporzione patrimoniale

  • artt. 81, 110 cod. pen.; artt. 2, 4, 7 legge n. 895/1967

    Norme richiamate in relazione ai reati per i quali il ricorrente è stato condannato (elementi fattuali e tipicità delle imputazioni)

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Citata dal P.M. per sostenere l'inammissibilità del ricorso per mancata richiesta tempestiva di trattazione orale; la questione non ha impedito l'esame del merito operato dalla Corte

  • art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Riferita dalla giurisprudenza in tema di presunzioni specifiche nella valutazione delle capacità economiche dei familiari e nella confisca di prevenzione; utile a ricordare i limiti probatori e le presunzioni ammesse

Massime di principio

  • La confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. non richiede la prova che il reato abbia prodotto introiti diretti: conta la condanna per un 'reato spia' e la sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati o attività esercitata
  • La valutazione della sproporzione patrimoniale può fondarsi su parametri statistici (es. ISTAT) e su perizie economico-finanziarie; tali indicazioni hanno valore indiziario e devono essere confrontate con le deduzioni difensive, ma non sono esclusivamente determinanti
  • Il ricorrente ha l'onere di contestare la perizia con deduzioni specifiche e comprovate: censure generiche sulla presunta omissione di voci (es. disinvestimenti) sono insufficienti in Cassazione
  • La Corte di legittimità limita il suo sindacato sugli accertamenti di fatto e sulle valutazioni peritali, potendo censurarle solo in caso di illogicità manifesta, insufficiente motivazione o violazione di legge
  • Gli atti di disinvestimento o i trasferimenti da familiari conviventi possono essere considerati nel computo delle risorse familiari; se il perito li ha classificati come 'disinvestimenti' vanno ricondotti nel calcolo della capacità di acquisto salvo prova contraria puntuale
  • La prova della provenienza lecita dei beni grava sulla parte interessata quando i dati statistici e le analisi peritali mostrano una sproporzione: è quindi necessario documentare dettagliatamente l'origine lecita delle somme
  • Le questioni procedurali (es. inammissibilità per mancata richiesta di trattazione orale) devono essere valutate in base alla tempestività e ai requisiti formali; comunque esse non impediscono sempre l'esame del merito se la Corte decide di procedere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.