Cassazione Penale, Sentenza n. 33632/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello che ha parzialmente rigettato la richiesta di revoca del sequestro e della confisca disposti ai sensi dell'art. 240-bis c.p., chiedendo la revoca della confisca oltre il valore di euro 71.131,07. Sostiene violazione dell'art. 240-bis in quanto il reato per cui è stato definitivamente condannato (detenzione di armi, non traffico/vendita) non sarebbe produttivo di introiti illeciti; contesta inoltre la valutazione della sproporzione tra patrimonio e redditi familiari, deducendo errori nella perizia e l'omessa considerazione di specifici proventi leciti (svincolo di buoni fruttiferi della madre per euro 26.174,37 e liquidazione di polizza del padre per euro 32.329,20) che avrebbero dovuto essere computati tra le entrate familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che l'art. 240-bis c.p. non richiede la prova che il singolo reato abbia prodotto introiti e che la confisca prescinde dal quantum ricavabile dalla commissione del reato, richiedendo solo la condanna per i 'reati spia' e la sproporzione tra beni e redditi/fonte di reddito. Ha ritenuto inoltre che la valutazione della sproporzione e la metodologia peritale siano congruamente motivate e non censurabili in sede di legittimità se fondate su parametri verificabili; la Corte ha osservato che le somme indicate dalla difesa erano state considerate dal perito come "disinvestimenti" e dunque non erroneamente omesse. È stata quindi respinta la doglianza sulla perizia e rigettato il ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
La confisca cd. 'allargata' prevista non richiede la prova del quantum di proventi derivanti dal reato: è sufficiente la condanna per i reati tassativamente elencati ('reati spia') e la sproporzione tra beni nella disponibilità del condannato e i redditi dichiarati o l'attività economica esercitata
art. 7 legge n. 203/1991
Richiamata per indicare l'aggravante che qualifica i reati come 'spia', legittimando l'adozione di provvedimenti ablativi in caso di sproporzione patrimoniale
artt. 81, 110 cod. pen.; artt. 2, 4, 7 legge n. 895/1967
Norme richiamate in relazione ai reati per i quali il ricorrente è stato condannato (elementi fattuali e tipicità delle imputazioni)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176
Citata dal P.M. per sostenere l'inammissibilità del ricorso per mancata richiesta tempestiva di trattazione orale; la questione non ha impedito l'esame del merito operato dalla Corte
art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Riferita dalla giurisprudenza in tema di presunzioni specifiche nella valutazione delle capacità economiche dei familiari e nella confisca di prevenzione; utile a ricordare i limiti probatori e le presunzioni ammesse
Massime di principio
- La confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. non richiede la prova che il reato abbia prodotto introiti diretti: conta la condanna per un 'reato spia' e la sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati o attività esercitata
- La valutazione della sproporzione patrimoniale può fondarsi su parametri statistici (es. ISTAT) e su perizie economico-finanziarie; tali indicazioni hanno valore indiziario e devono essere confrontate con le deduzioni difensive, ma non sono esclusivamente determinanti
- Il ricorrente ha l'onere di contestare la perizia con deduzioni specifiche e comprovate: censure generiche sulla presunta omissione di voci (es. disinvestimenti) sono insufficienti in Cassazione
- La Corte di legittimità limita il suo sindacato sugli accertamenti di fatto e sulle valutazioni peritali, potendo censurarle solo in caso di illogicità manifesta, insufficiente motivazione o violazione di legge
- Gli atti di disinvestimento o i trasferimenti da familiari conviventi possono essere considerati nel computo delle risorse familiari; se il perito li ha classificati come 'disinvestimenti' vanno ricondotti nel calcolo della capacità di acquisto salvo prova contraria puntuale
- La prova della provenienza lecita dei beni grava sulla parte interessata quando i dati statistici e le analisi peritali mostrano una sproporzione: è quindi necessario documentare dettagliatamente l'origine lecita delle somme
- Le questioni procedurali (es. inammissibilità per mancata richiesta di trattazione orale) devono essere valutate in base alla tempestività e ai requisiti formali; comunque esse non impediscono sempre l'esame del merito se la Corte decide di procedere
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