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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4757/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza del 4 maggio 2023 del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 14 marzo 2023 emesso dal GIP di Vallo della Lucania. Il decreto aveva disposto il sequestro del saldo attivo del conto corrente della società per euro 11.595,76 in esecuzione di un provvedimento finalizzato alla confisca diretta del presunto profitto derivante dall'utilizzo in compensazione di un credito di imposta ritenuto inesistente. Nel ricorso la società contestava profili di illogicità e travisamento nella valutazione del fumus commissi delicti, la mancata considerazione della documentazione che dimostrerebbe lo svolgimento effettivo della formazione (tra cui accesso alla piattaforma, lettere di incarico e comprovazione dei pagamenti), l'assenza di rapporti diretti con gli indagati ritenuti responsabili delle false attestazioni e la mancata valutazione del provvedimento INPS che aveva poi ritenuto compensabili i crediti, nonché la carenza motivazionale sul periculum in mora.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto senza che la ricorrente avesse conferito al difensore la procura speciale necessaria per impugnare in Cassazione l'ordinanza del riesame. La procura speciale rilasciata al difensore era limitata alla formulazione dell'istanza di riesame e ad eventuali rinunce alle impugnazioni in tema di misure cautelari, non all'impugnazione in Cassazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul necessario conferimento di procura speciale da parte dei terzi interessati alle restituzioni di beni sottoposti a misure reali (art. 100 c.p.p. e principio analogo all'art. 83 c.p.c.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la società è stata condannata alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende pari a euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    I terzi interessati a questioni patrimoniali in sede penale (es. società terze beneficiarie dei beni) devono stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale per gli atti che la legge riserva alla procura speciale; ciò vale anche per la proposizione del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, quando essa possa essere ascrivibile a colpa del ricorrente, il giudice può compensare o imporre le spese e stabilire un versamento a favore della Cassa delle ammende; qui è stata disposta la liquidazione di una somma equitativa.

  • artt. 110, 81, cpv., 483 cod. pen.

    Nell'ambito dell'azione penale erano ipotizzati reati collegati alla falsità e alla truffa documentale relativi all'uso di documentazione attestante fittiziamente lo svolgimento di formazione; tali articoli qualificano la partecipazione e la falsità materiale e ideologica contestate nella prospettazione accusatoria.

  • art. 76, comma 1, DPR n. 445/2000

    La disposizione relativa alle sanzioni per dichiarazioni mendaci e documenti falsi è richiamata per contestare la veridicità delle asseverazioni e delle autocertificazioni utilizzate per ottenere il beneficio fiscale.

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata in relazione alle ipotesi di indebita compensazione di crediti d'imposta e alle conseguenze penali e amministrative dell'utilizzo di crediti inesistenti.

  • art. 83 cod. proc. civ.

    Principio del processo civile richiamato analogicamente: il soggetto con interesse meramente civilistico non può stare in giudizio personalmente ma tramite difensore munito di procura alle liti; la Corte ha applicato tale logica al terzo interessato nel procedimento penale.

Massime di principio

  • Se il soggetto che propone ricorso è una persona giuridica o un terzo con interesse meramente civilistico, è imprescindibile conferire al difensore una procura speciale contenente espressamente il mandato a impugnare l'ordinanza in Cassazione o altri specifici atti processuali altrimenti l'impugnazione sarà dichiarata inammissibile.
  • Le questioni sostanziali sul merito (ad es. prova che la formazione si è effettivamente svolta, documentazione telematica, pagamenti e chiusura di verifiche INPS) non saranno esaminate se sussistono vizi formali o processuali rilevanti che comportano l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In sede di misure cautelari reali il tribunale può basarsi su una valutazione complessiva degli indizi che includa la verifica dei requisiti formali della società erogatrice dei servizi, delle modalità di registrazione delle presenze e di monitoraggio, nonché della congruità economica della prestazione rispetto al credito compensato.
  • La regolarità formale dei documenti non è di per sé sufficiente a escludere la contestazione di frode: la formalità può essere parte stessa del meccanismo fraudolento laddove sia stata predisposta per rendere apparente la correttezza delle operazioni.
  • Quando si contesta un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è utile produrre fin dalle prime fasi prove che dimostrino la concreta erogazione del servizio (accessi a piattaforme, registri temporali non alterabili, contratti e pagamenti tracciabili) e provvedimenti amministrativi favorevoli (ad es. esito di verifiche INPS) per contrastare sia il fumus che il periculum in mora.
  • Nel predisporre la difesa procedurale non limitarsi alle deduzioni meramente generiche: specificare il mandato conferito al difensore, documentare l'assenza di legami con i presunti coautori e dettagliare i mezzi di prova tecnici che consentono di verificare l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

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