Sentenza del 22/05/2019 n. 3167 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - IRAP - PRESUPPOSTO D'IMPOSTA - INGENTI GUADAGNI - NON SUSSISTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso del contribuente è stato accolto, escludendo l'assoggettamento a IRAP. La produzione di redditi o guadagni elevati, considerata isolatamente, non dimostra l'esistenza di un'autonoma organizzazione e non integra quindi il presupposto dell'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza del presupposto impositivo dell'IRAP. L'Amministrazione riteneva che gli ingenti guadagni conseguiti dal professionista fossero sufficienti a dimostrare un'autonoma organizzazione dell'attività. Il giudice ha invece ritenuto necessario valutare concretamente le modalità di esercizio della professione: il contribuente non aveva dipendenti, non si avvaleva di collaboratori esterni per mansioni professionali o esecutive e disponeva soltanto di beni strumentali semplici, di uso comune e strettamente necessari allo svolgimento personale dell'attività.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'imposta e autonoma organizzazione
La produzione di ingenti guadagni nell'esercizio della propria attività non è sufficiente ad integrare il presupposto impositivo Irap.
L'assoggettamento a IRAP non dipende dal solo ammontare dei compensi o del reddito, ma dalla presenza di un'autonoma organizzazione, da accertare in concreto sulla base dei mezzi e delle risorse utilizzati dal professionista.
Massime di principio
- Per i professionisti, redditi o compensi elevati non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'autonoma organizzazione richiesta per l'IRAP.
- La verifica deve concentrarsi sull'organizzazione effettiva dell'attività: presenza di dipendenti o collaboratori, impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e utilizzo di una struttura organizzata autonomamente.
- L'assenza di dipendenti e collaboratori, unita all'impiego di beni strumentali semplici e strettamente necessari, può deporre per l'inesistenza del presupposto IRAP.
- La valutazione è concreta e individuale: occorre esaminare il ruolo personale del professionista e stabilire se l'organizzazione aggiunga un valore autonomo rispetto alla sua attività intellettuale o artistica.
- La sola dimensione economica dell'attività non può sostituire l'accertamento degli elementi organizzativi rilevanti ai fini dell'IRAP.
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