Cassazione Penale, Sentenza n. 28770/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per concorso nella distrazione di beni della fallita Adriatica Games s.r.l., deducendo: 1) vizio di qualificazione giuridica e di motivazione per la presunta incoerenza tra il ruolo di "amministratore di fatto" evocato e la contestazione come concorrente extraneo (art. 223 e 216 l.f.); 2) omissione della Corte di merito nel valutare la memoria ex art. 121 c.p.p. e nel considerare documentazione contabile (bilancio 2006) che, a suo avviso, avrebbe dimostrato un credito del Tumini verso la fallita e la lontananza temporale della cessione (2008) rispetto al fallimento (2016); 3) carenza del dolo di bancarotta perché il debito erariale all'epoca della cessione sarebbe stato formale e sostenibile dalla società; 4) laconica motivazione del trattamento sanzionatorio e mancato apprezzamento di circostanze favorevoli (distanza temporale, capienza patrimoniale, comportamento non colposo del ricorrente).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione delle sentenze di merito (Tribunale di Vasto e Corte d'Appello) fosse coerente e costituisse motivazione 'doppia conforme'. I giudici hanno ricostruito che la Gold Games s.r.l. acquistò il compendio nell'aprile 2008 per €1.200.000, furono incassati assegni per €620.000 i quali vennero successivamente bonificati a Tumini e alla moglie a titolo di rimborso soci, mentre il residuo mai incassato non giustificava il rimborso; il curatore fallimentare non rilevò alcun credito del Tumini verso la fallita e il credito emerso da un bilancio mai depositato è stato ritenuto verosimilmente artificioso. La Corte ha quindi detto che le deduzioni difensive introducevano fatti o contestazioni già valutate e prive di supporto documentale, manifestando scarsa capacità di confronto critico con la motivazione; perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Norma relativa alle pene per la distrazione di beni o altrimenti alla bancarotta: la Corte l'ha richiamata come norma sostanziale inerente le condotte contestate e per la determinazione delle pene accessorie; ha ritenuto sussistente il reato di distrazione nel concorso dell'extraneus.
art. 223 legge fallimentare
Definisce i soggetti responsabili per le varie forme di bancarotta; la Corte ha valutato che le condotte ascritte al ricorrente potevano configurare concorso esterno nella distrazione, purché provato il contributo doloso, e ha rigettato la tesi che la norma escluda automaticamente la responsabilità per un terzo ove provati gli elementi costitutivi del concorso.
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha applicato il principio per ritenere il ruolo del Tumini come concorrente extraneo insieme all'amministratore e al depositario delle scritture.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge in Cassazione: il ricorrente li aveva invocati, ma la Corte ha ritenuto che le censure non superassero il vaglio di ammissibilità, essendo in molti punti meramente fattuali o prive di adeguata documentazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alle motivazioni dedotte in cassazione: richiamato per delimitare i motivi riconosciuti nel ricorso; la Corte ha constatato che alcune argomentazioni eccedevano i limiti o erano reiterative.
art. 121 cod. proc. pen.
Memorie e documenti depositati in grado di appello: la Corte ha ritenuto che la memoria e la documentazione addotte non mutassero la valutazione delle risultanze processuali già acquisite e motivate.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: richiamata in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva già ottenuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante del danno di rilevante gravità, senza altri elementi favorevoli da valutare.
art. 133 cod. pen.
Criteri per determinare la pena: invocato con riferimento alla valutazione delle circostanze e al giudizio sulla pena, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e non viziata.
art. 616 cod. proc. pen.
Poteri della Corte di Cassazione quando dichiara inammissibile il ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso è sottoposto a limiti formali e di merito: censure meramente fattuali o prive di adeguata documentazione rischiano l'inammissibilità.
- La qualificazione del ruolo dell'imputato (amministratore di fatto vs concorrente extraneo) deve essere valutata sulle risultanze processuali; il riferimento storico al ruolo non equivale automaticamente a modificare la contestazione penale se il giudice ha chiarito la portata probatoria.
- Per ritenere il concorso nella distrazione occorre prova del contributo doloso e della artificiosità o mancanza di giustificazione economica della posta (es. credito inesistente emerso da bilanci non depositati): elementi solo documentali possono essere decisivi.
- La temporaneità della cessione rispetto alla dichiarazione di fallimento non esclude automaticamente la responsabilità: rileva l'epoca di insorgenza dei debiti e il nesso causale tra operazioni e dissesto.
- La meritevolezza del trattamento sanzionatorio richiede l'esame di circostanze attenuanti e aggravanti già valutate nei gradi di merito; la Cassazione non rivede semplicemente la valutazione equitativa dei fatti, salvo errori di diritto o grave carenza motivazionale.
- Documenti non depositati in giudizio o prodotti senza adeguata prova di autenticità o rilevanza processuale difficilmente ribaltano una valutazione già consolidata in sede di merito.
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