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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6500 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR Puglia che aveva accolto la domanda dei coniugi, ritenendo carente la motivazione delle cartelle di pagamento relative al mancato riconoscimento di contributi previdenziali, ritenute di lavoro autonomo e redditi di partecipazione. Il ricorso per cassazione era stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma l'Agenzia non aveva prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario comunicava il completamento delle formalità notificatorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate inammissibile. Secondo il principio delle Sezioni Unite, la produzione dell'avviso di ricevimento è necessaria per dimostrare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio. L'avviso non era stato allegato al ricorso, né depositato successivamente o prodotto entro l'udienza di discussione; inoltre, gli intimati non avevano svolto attività difensiva. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché i resistenti non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.

    Quando la notificazione viene eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il notificante deve dimostrare il perfezionamento della procedura mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

  • Art. 149 c.p.c.

    notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.

    La prova del perfezionamento della notificazione postale richiede la produzione dell'avviso di ricevimento, funzionale a dimostrare l'instaurazione del contraddittorio.

  • Cass., Sezioni Unite, 14 gennaio 2008, n. 627

    La produzione dell'avviso di ricevimento ... è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio.

    L'avviso di ricevimento costituisce un documento essenziale per provare che la notificazione dell'impugnazione si è perfezionata.

  • Cass. 8 novembre 2012, n. 19387

    Conferma che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso, soprattutto quando il destinatario non si sia costituito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi propone il ricorso deve provare non solo di averlo spedito o consegnato per la notifica, ma anche che la notificazione si sia perfezionata.
  • Quando la notifica è eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa deve essere prodotto tempestivamente, al più tardi entro l'udienza di discussione.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento può determinare l'inammissibilità del ricorso, anche se la notifica è stata materialmente eseguita.
  • L'assenza di costituzione del destinatario non esonera il ricorrente dall'onere di dimostrare il perfezionamento della notificazione; al contrario, in mancanza di attività difensiva, il vizio non può essere sanato dalla comparsa del resistente.
  • Gli adempimenti documentali relativi alla notifica sono condizioni processuali essenziali: devono essere verificati e documentati con particolare attenzione prima e durante il giudizio.

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