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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02192/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un acquirente aveva comprato all'asta un dipinto attribuito a un certo autore, assistito da expertise e documentazione di provenienza/autenticità. Successivamente, volendo rivenderlo, aveva scoperto che l'opera non era autentica o comunque era stata alterata da mano diversa da quella dell'artista. Agiva quindi per la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni sia contrattuali sia extracontrattuali. In primo grado la domanda di risoluzione veniva accolta per aliud pro alio, ma venivano respinte le ulteriori pretese risarcitorie. In appello il soccombente lamentava il rigetto del danno da inadempimento e del danno aquiliano, deducendo errori nella valutazione della prova, omesso esame del periodo di realizzazione dell'opera, mancata rinnovazione della consulenza tecnica, omesso ricorso a presunzioni e liquidazione equitativa, nonché la sussistenza del dolo o quantomeno della colpa grave della casa d'aste alla luce della normativa sui beni culturali e della documentazione prodotta al momento della vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutte le censure, osservando che le doglianze miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Quanto al danno da inadempimento, ha condiviso l'assunto della Corte d'appello secondo cui l'attore non aveva provato né l'esistenza né l'entità del maggior valore che un dipinto autentico avrebbe potuto avere, né elementi idonei a fondare una liquidazione equitativa. Quanto al danno extracontrattuale, ha rilevato che la dedotta fattispecie penale invocata dal ricorrente era estranea alla prova del dolo in sede civile, e che il giudice di merito aveva escluso, con apprezzamento insindacabile, la dimostrazione dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c., anche considerando che la casa d'asta aveva prodotto l'attestato di autenticità e provenienza e aveva quindi assolto all'onere di diligenza professionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatto non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente non ha assolto l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno lamentato.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle doglianze relative alla consulenza tecnica, ma la Corte ha ribadito che la rinnovazione della CTU attiene al merito.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme processuali sulle consulenze, senza che la Corte ne ricavi un principio diverso dal riparto tra merito e legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive appartengono al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La critica alla valutazione delle prove non è ammissibile se mira a sostituire il giudizio di merito con quello della parte.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici non possono essere imposte al giudice di legittimità quando il giudice di merito abbia ritenuto non attendibili i fatti noti dedotti.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone la prova, almeno in termini apprezzabili, dell'esistenza del danno; non può supplire alla totale mancanza di prova del pregiudizio risarcibile.

  • art. 2043 c.c.

    Per il risarcimento aquiliano occorre la prova dell'illecito, del danno e dell'elemento soggettivo; nel caso concreto la colpa/dolo della casa d'aste è stata esclusa in fatto.

  • art. 2059 c.c.

    Invocato per il danno non patrimoniale, ma respinto per difetto di allegazione e prova di una lesione risarcibile.

  • art. 3, comma 2, L. 20 novembre 1971, n. 1062

    La disposizione penale richiamata è stata ritenuta non decisiva in sede civile per accertare il dolo; essa appartiene a una fattispecie penale distinta dal giudizio risarcitorio.

  • art. 2, L. 20 novembre 1971, n. 1062

    Richiamato come norma che impone la messa a disposizione dell'acquirente dell'attestato di autenticità e provenienza; la casa d'asta aveva prodotto tale documentazione.

  • art. 64 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Indicato come trasfusione della disciplina sulla documentazione di autenticità e provenienza dell'opera d'arte.

  • art. 1176 c.c.

    La produzione della documentazione richiesta è stata valorizzata come indice dell'adempimento della diligenza professionale della casa d'asta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di rinnovazione degli accertamenti di merito.
  • Chi agisce per il risarcimento del danno da inadempimento deve provare l'esistenza del pregiudizio e il suo concreto ammontare o, quanto meno, fornire elementi oggettivi sufficienti a consentire una liquidazione equitativa; quest'ultima non può supplire alla totale mancanza di prova.
  • La mancata autenticità di un bene venduto può integrare un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto, ma il risarcimento ulteriore richiede prova autonoma del danno ulteriore subito.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone un danno accertato nell'an; non è utilizzabile quando il pregiudizio sia rimasto del tutto indimostrato.
  • Ai fini della responsabilità aquiliana, la sola allegazione di una condotta negligente non basta: occorre la prova dell'elemento soggettivo richiesto e del nesso tra condotta e danno.
  • In materia di vendita di opere d'arte, la produzione dell'attestato di autenticità e provenienza e della documentazione prescritta può costituire indice dell'adempimento della diligenza professionale del venditore o intermediario.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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