Sentenza n. 1803/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva per l’assunzione a tempo determinato per cinque mesi di un operaio abbattitore di alberi e rimboschitore presso il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Catanzaro
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato all’ottavo posto con 11,5 punti nella procedura di avviamento a selezione indetta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987, ha contestato il punteggio assegnato. Ha dedotto che la Regione aveva erroneamente ritenuto cessato il suo stato di disoccupazione per effetto di un precedente rapporto di lavoro agricolo stagionale, svolto dal 22 maggio al 30 novembre 2023 presso il medesimo Raggruppamento. Sosteneva di avere lavorato effettivamente 136 giornate, meno delle 180 necessarie per conservare lo stato di disoccupazione, e che l’applicazione corretta dei criteri dell’avviso avrebbe comportato l’attribuzione di 39 punti. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica al controinteressato sostanziale, individuato nel secondo classificato, e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso. Il Raggruppamento ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato sostanziale e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, senza decidere nel merito la contestazione sul computo delle giornate di lavoro e sul punteggio, né definire le eccezioni relative alla notifica e alla legittimazione passiva. Ha ritenuto che le procedure di avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego previste dall’art. 16 della legge n. 56/1987 non siano concorsi pubblici ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: l’amministrazione svolge un’attività tecnico-esecutiva di certificazione e forma un elenco in base a criteri predeterminati, senza una valutazione selettiva discrezionale. Anche la contestazione dei requisiti o del punteggio investe il diritto soggettivo alla corretta collocazione in graduatoria e all’avviamento a selezione, sicché la controversia spetta al giudice ordinario. La causa può essere riassunta davanti a quest’ultimo nei termini dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura della pronuncia e della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 16 l. 56/1987
la procedura selettiva mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego, ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non rientra nel novero dei concorsi pubblici per i quali l’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 riserva la cognizione al giudice amministrativo
Le controversie sulle procedure di avviamento ex art. 16 della legge n. 56/1987 non sono devolute al giudice amministrativo in quanto tali procedure non rientrano tra i concorsi pubblici riservati alla sua giurisdizione.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
la procedura selettiva mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego, ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non rientra nel novero dei concorsi pubblici per i quali l’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 riserva la cognizione al giudice amministrativo
La riserva di giurisdizione amministrativa prevista per le procedure concorsuali del pubblico impiego non comprende l’avviamento numerico disciplinato dall’art. 16 della legge n. 56/1987.
art. 11 c.p.a.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
Massime di principio
- Le controversie relative alle procedure di avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987 spettano al giudice ordinario, perché non si tratta di concorsi pubblici riservati alla giurisdizione amministrativa dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
- Nelle procedure di avviamento ex art. 16 della legge n. 56/1987 l’amministrazione compie un’attività tecnico-esecutiva di certificazione e forma l’elenco in base ai punteggi risultanti dai titoli dichiarati e posseduti, senza esercitare una valutazione selettiva discrezionale.
- La contestazione dei requisiti o del punteggio attribuito in una procedura di avviamento ex art. 16 della legge n. 56/1987 attiene al diritto soggettivo alla corretta collocazione in graduatoria e all’avviamento a selezione, e ricade pertanto nella giurisdizione ordinaria.
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