Sentenza n. 8380/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle infrastrutture dei trasporti n. 1225 del 23/08/2023, comunicato in pari data, con il quale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 veniva disposta l'interdizione della ricorrente alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decorrenza ed efficacia dalla data del verbale di sospensione e per tutto il periodo della stessa, nonché per l'annullamento, degli atti tutti antecedenti e prodromici, preordinati, sequenziali e in ogni caso connessi all'inerente procedimento, fra i quali, la nota prot. n. 11656 del 23/6/2023 MIT, la nota di inserimento ANAC nel Casellario Informatico degli OOEE la cui esistenza è sconosciuta alla ricorrente, nonché, occorrendo, dei verbali SPRESAL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, adottato a seguito della sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, nonché gli atti connessi e l’annotazione nel Casellario Informatico ANAC
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con cui le era stata applicata l’interdizione a contrattare con le pubbliche amministrazioni per il periodo coincidente con l’efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dall’ASL a seguito dell’accertamento, presso un cantiere, dell’assenza di misure di prevenzione contro la caduta dall’alto con riferimento a lavoratori di un’impresa subappaltatrice. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, sostenendo che l’interdizione fosse riferibile soltanto alla sospensione automatica per lavoro irregolare e non anche alle violazioni dell’Allegato 1 relative alla sicurezza sul lavoro; sproporzionalità dell’interdizione rispetto alla sospensione della singola lavorazione; difetto di motivazione e di istruttoria; tardiva adozione del decreto. Le amministrazioni hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità o nullità del ricorso per l’errata indicazione, nell’epigrafe, del TAR competente e hanno chiesto il differimento dell’udienza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare, ritenendo l’indicazione del TAR Piemonte anziché del TAR Lazio un evidente errore materiale, non ripetuto nel corpo dell’atto e nelle conclusioni, che individuavano correttamente il giudice adito; ha quindi respinto la richiesta di rinvio. Nel merito, ha ritenuto che l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 preveda, per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e imponga la comunicazione della sospensione al Ministero competente per l’adozione dell’interdizione. Tale interdizione è stata qualificata come misura accessoria, vincolata e meramente ricognitiva, priva di autonoma natura sanzionatoria, poiché si limita a formalizzare un effetto già prodotto dalla legge. Essa deve pertanto essere adottata ogniqualvolta la sospensione sia divenuta efficace, anche quando derivi da gravi violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, e deve avere efficacia limitata al periodo di sospensione. Nel caso concreto, poiché la sospensione era stata adottata e aveva prodotto effetti dal 21 al 23 giugno 2023, il Ministero aveva correttamente limitato a tale periodo l’interdizione. Le contestazioni sulla responsabilità dell’impresa appaltatrice rispetto alla subappaltatrice riguardavano il presupposto ispettivo e il provvedimento di sospensione, ormai non impugnato, e non potevano essere riesaminate nel procedimento ministeriale. È stata esclusa anche la violazione dell’obbligo di motivazione e di istruttoria, poiché il decreto indicava i presupposti fattuali e giuridici della misura. Infine, il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale è stato ritenuto ordinatorio e non perentorio; il suo eventuale superamento non rendeva illegittimo il decreto e non poteva generare un affidamento tutelabile sulla mancata adozione di un effetto direttamente previsto dalla legge. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione
La disposizione rende automatica l’interdizione alla contrattazione per tutto il periodo di efficacia della sospensione; il Ministero è tenuto ad adottarla senza margini di discrezionalità quanto all’an e al contenuto della misura.
Allegato 1 al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
assenza di misure di prevenzione contro la caduta dall’alto
Le violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro previste dall’Allegato 1 possono costituire presupposto della sospensione dell’attività imprenditoriale e, una volta che la sospensione abbia prodotto effetti, dell’interdizione alla contrattazione.
art. 21 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758
La società ha effettuato il pagamento dell’ammenda prescritta, con conseguente estinzione del procedimento penale; tale circostanza non elimina l’effetto interdittivo già direttamente collegato alla sospensione efficace.
circolare Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 2006
Il termine per l’adozione dell’interdizione ha natura ordinatoria e non perentoria; il suo superamento non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento.
circolare Ministero del Lavoro n. 33 del 2009
Conferma che l’interdizione costituisce effetto automatico della sospensione efficace e che non deve essere adottata soltanto quando la sospensione non abbia mai prodotto effetti o sia stata annullata in sede giurisdizionale.
Massime di principio
- L’interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 costituisce una misura accessoria, vincolata e meramente ricognitiva, non una sanzione autonoma: il Ministero deve adottarla quando la sospensione dell’attività imprenditoriale abbia concretamente prodotto effetti.
- L’interdizione deve riprodurre temporalmente l’efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale e non può essere modulata discrezionalmente dall’amministrazione, né quanto alla sua adozione né quanto al suo contenuto.
- L’interdizione consegue anche alle sospensioni disposte per gravi violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro previste dall’Allegato 1 al d.lgs. n. 81/2008, e non soltanto alle sospensioni per emersione di lavoro irregolare.
- Nel procedimento di adozione dell’interdizione il Ministero deve limitarsi a verificare l’esistenza e l’efficacia della sospensione, senza riesaminare la gravità delle violazioni o la responsabilità dell’impresa, questioni riferibili al provvedimento ispettivo presupposto.
- Il termine previsto da una circolare ministeriale per l’adozione dell’interdizione è ordinatorio, salvo diversa previsione normativa; il suo superamento non comporta l’illegittimità dell’atto in assenza di specifici profili di irragionevolezza e non consolida un affidamento sulla mancata adozione di un effetto direttamente previsto dalla legge.
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