Cassazione Penale, Sentenza n. 27096/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello, deducendo: 1) mancata disapplicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale e vizio di motivazione nella valutazione dei precedenti (si sosteneva che i precedenti fossero datati e privi di relazione qualificata con il fatto); 2) errata applicazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerata la modesta offensività del reato di evasione e l'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che, richiamando la molteplicità e la natura dei precedenti (tre per evasione) e il limitato lasso temporale tra i reati, ha legittimamente ritenuto sussistere una maggiore pericolosità dell'imputato e, conseguentemente, ha applicato l'aumento previsto dall'art. 99, comma 4, cod. pen. Le stesse considerazioni, unite all'assenza di ragioni positive a favore dell'imputato, giustificano anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha osservato che la valutazione discrezionale in materia di trattamento sanzionatorio, se adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Individua il delitto di evasione, reato per il quale l'imputato è stato condannato in primo grado
art. 99, comma 4, cod. pen.
Prevede l'aumento della pena per la recidiva reiterata ed infraquinquennale; la Corte d'appello ha applicato l'aumento previsto e la Cassazione ne ha ritenuto legittimo l'impiego a fronte dei precedenti e della maggiore pericolosità dell'imputato
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. dalla L. 18/12/2020
Norma che consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; nel caso di specie il procedimento è stato trattato per iscritto
art. 616 cod. proc. pen.
Autorizza il versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per la somma disposta a carico del ricorrente
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013 (Testa, Rv. 257425)
Principio secondo cui lo stesso elemento (es. precedenti) può essere preso in considerazione più volte sotto profili differenti (es. applicazione della recidiva e negazione delle attenuanti generiche) senza integrare violazione del principio ne bis in idem
Massime di principio
- La determinazione della pena è area di ampia discrezionalità del giudice di merito: se la motivazione è logica e compiuta, la Cassazione non la sindaca.
- La recidiva reiterata ed infraquinquennale autorizza l'aumento previsto dall'art. 99, comma 4; la sua applicazione è legittima quando i precedenti e la loro vicinanza temporale evidenzino una maggiore pericolosità dell'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato con gli stessi elementi che motivano l'applicazione della recidiva; l'utilizzo di un medesimo fatto per valutazioni diverse non costituisce ne bis in idem.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario dimostrare in modo concreto la modesta offensività della condotta e ragioni positive che attenuino la responsabilità (es. rapporto temporale e qualitativo con precedenti, effettiva ammissione e collaborazione), altrimenti il giudice può legittimamente negarle.
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che mirano solo a rimettere in discussione la ponderazione discrezionale degli elementi già valutati dai giudici di merito, salvo vizi di diritto o motivazionali evidenti e specificamente denunciati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26945/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26946/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26947/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26948/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26949/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26950/2024 del 09/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →