Cassazione Civile, Ordinanza n. 28986/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 emesso nei confronti di una società, per il mancato adeguamento allo studio di settore UM34U. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo nullo l'avviso perché sottoscritto da un funzionario delegato, reputato privo di valida delega e quindi non legittimato alla firma dell'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione agli artt. 21-septies, 21-octies e 21-nonies della l. n. 241/1990, censurando la decisione d'appello per aver erroneamente considerato invalida la delega di firma dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, per la delega di firma nell'organizzazione interna dell'ufficio, non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato né la temporaneità della delega; è sufficiente anche un ordine di servizio avente valore di delega, purché consenta la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto delegato. Ha inoltre distinto la delega di firma dalla delega di funzioni, affermando che l'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 riguarda la sottoscrizione dell'atto e non impone la disciplina propria della delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
La norma è riferita alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento; non impone la disciplina della delega di funzioni, ma consente la validità della sottoscrizione da parte di funzionario delegato secondo l'organizzazione interna dell'ufficio.
artt. 21-septies, 21-octies e 21-nonies L. n. 241/1990
Sono stati evocati nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto decisivo il diverso inquadramento della delega di firma rispetto alla delega di funzioni.
art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto dell'Agenzia delle Entrate
È richiamato come base dei poteri di direzione, coordinamento e controllo del dirigente preposto all'ufficio, su cui si innesta la delega di firma.
art. 14, comma 2, regolamento di amministrazione n. 4 del 2000
È richiamato quale fondamento organizzativo della relazione gerarchica interna tra organo delegante e funzionario delegato.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
La Corte ne esclude l'applicazione alla delega di firma, osservando che la norma disciplina espressamente la delega di funzioni, non quella di sottoscrizione.
Massime di principio
- Nell'organizzazione interna dell'amministrazione finanziaria, la delega di firma dell'avviso di accertamento può essere validamente conferita anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato o di una durata temporale espressa, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra il firmatario e il soggetto delegato.
- La disciplina della delega di funzioni non si applica automaticamente alla delega di firma: la prima riguarda il trasferimento di competenze, la seconda attiene solo alla sottoscrizione dell'atto e alla legittimazione del funzionario a firmarlo.
- L'invalidità dell'atto impositivo non può essere affermata solo perché la firma non proviene dal capo dell'ufficio, se risulta una delega di firma coerente con l'assetto organizzativo interno e idonea a consentire il controllo sulla provenienza della sottoscrizione.
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