Cassazione Penale, Sentenza n. 45956/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della pronuncia di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la responsabilità per il reato di ricettazione (capo F) riguardo a una carta d'identità denunciata come smarrita. Il ricorrente contestava la sussistenza del reato in quanto era stato accertato il possesso solo di una fotocopia della carta di identità smarrita e non dell'originale; sosteneva quindi che la copia non potesse costituire "res" provento di reato rilevante ai fini della ricettazione. Denuncia anche violazione e falsa applicazione di norme penali e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il possesso di una fotocopia di un documento oggetto di furto/smarrimento non integra il reato di ricettazione, poiché l'elemento materiale del reato richiede la ricezione della cosa provento di reato nella sua specifica identità (l'originale) e non della sua riproduzione. Ha escluso che il silenzio dell'imputato possa valere come indice del possesso dell'originale quando è accertato solo il possesso della copia. Conclude che il fatto non corrisponde al tipo penale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
secondo comma (oggi quarto) citato nel testo
La norma punisce la ricezione della cosa proveniente da reato nella sua concreta identità; la Corte interpreta che la copia (fotocopia) non sia la "res" provento di reato rilevante per la fattispecie
art. 606, comma 1, lett. c ed e, c.p.p.
Norme sui motivi di impugnazione: il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto fondato il vizio di qualificazione giuridica del fatto
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamata in relazione all'articolazione dei motivi di impugnazione e alla loro esposizione formale
art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando il fatto non costituisce reato; la Corte l'ha applicata per dichiarare che il fatto non rientrava nel tipo di ricettazione
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. 2, n. 36709 del 27/6/2012; Sez. 2, n. 37538 del 8/7/2009; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013; Sez. 6, n. 10951 del 09/07/1993
Precedenti che hanno già affermato che il possesso di copie di documenti oggetto di reato non integra la ricettazione e che il valore indiziario del silenzio è diverso se l'imputato possiede l'originale piuttosto che una copia
Massime di principio
- La ricettazione richiede il possesso della cosa provento di reato nella sua specifica identità: una fotocopia non è equivalente all'originale ai fini della fattispecie
- Il possesso di oggetti riproducibili (fotocopie, stampe, scansioni) non costituisce di per sé indice univoco del possesso dell'originale provento di reato e quindi non basta a integrare la ricettazione
- Il silenzio dell'imputato può avere valore indiziario solo quando sussiste il possesso diretto della res provento di reato; se è accertato solo il possesso di una copia, il silenzio perde quel valore probatorio decisivo
- In presenza di un fatto che non rientra nel tipo penale contestato la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Per il PM e la difesa: valutare con attenzione la natura materiale dell'oggetto (originale vs copia) e raccogliere prove dirette del possesso dell'originale prima di sostenere una ricettazione; per la difesa: contestare la qualificazione del fatto e puntare sull'assenza della res provento di reato
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