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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01556/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società pubblica)

La controversia

La società ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso proposto nel giudizio originario. La ricorrente ha sostenuto di essere legittimata ad agire per effetto di una doppia cessione pro soluto dei diritti litigiosi: dapprima dalla originaria titolare a una prima cessionaria, poi da quest’ultima alla ricorrente. Nel merito della revocazione, ha dedotto che la sentenza di legittimità avrebbe omesso di esaminare il primo motivo del precedente ricorso e ne avrebbe anche percepito erroneamente il contenuto, configurando così un errore di fatto revocatorio. Secondo la ricorrente, il primo motivo aveva denunciato la violazione di varie norme sostanziali e processuali, tra cui il giudicato, il principio di devoluzione in appello, le norme sull’appalto e sulla motivazione della sentenza, ma la Corte di cassazione non avrebbe argomentato su tale doglianza. Le controparti hanno resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso, contestando la sussistenza del dedotto errore revocatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna svista percettiva: la precedente sentenza aveva infatti riportato in modo analitico i motivi del ricorso, e in particolare il primo motivo, esponendone il nucleo censuratorio e gli argomenti. La revocazione è stata quindi reputata uno strumento usato impropriamente per ottenere un nuovo esame di questioni già decise, mentre l’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede la mancata percezione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto processuale decisivo, non un errore di diritto, di valutazione o di giudizio. Conseguentemente il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto revocatorio

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per errore di percezione su un fatto processuale; non per errori di diritto, di giudizio o di valutazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    In combinato con l’art. 395, n. 4, c.p.c., delimita il perimetro della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ai soli errori di fatto revocatori.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel ricorso originario come norma asseritamente violata, ma la Corte osserva che la revocazione non può essere utilizzata per riesaminare tali profili di diritto.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso originario come norma asseritamente violata, ma non integra di per sé un errore di fatto revocatorio.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato nel ricorso originario tra le norme asseritamente violate; la sua deduzione attiene al merito giuridico della controversia, non alla revocazione per errore di fatto.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato nel ricorso originario tra le norme asseritamente violate; la Corte chiarisce che tali questioni non possono essere riesaminate tramite revocazione se non vi è errore percettivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso originario; la doglianza relativa alla motivazione rientra nell’ambito degli errori di giudizio, non di fatto.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel ricorso originario come parametro motivazionale; la sua eventuale violazione non costituisce errore revocatorio di fatto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale della motivazione, ma non amplia i casi di revocazione oltre quelli previsti dalla legge ordinaria.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso originario per il controllo di legittimità; la revocazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di cassazione sui medesimi profili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto richiede una vera e propria svista percettiva su un fatto processuale decisivo, consistente nell’aver supposto l’inesistenza di un motivo o la verità di un fatto la cui realtà sia incontrovertibilmente esclusa.
  • Non integra errore revocatorio il tentativo di rimettere in discussione la valutazione giuridica compiuta dalla Corte, né la scelta argomentativa con cui la decisione abbia assorbito o comunque esaminato le censure proposte.
  • Quando la sentenza di legittimità riporti analiticamente i motivi del ricorso e li valuti nel loro complesso, non può parlarsi di omesso esame revocatorio di un motivo solo perché la decisione non lo richiami con autonoma rubrica o non ne sviluppi separatamente la risposta.
  • Il rimedio revocatorio non può essere utilizzato come surrogato di un ulteriore grado di giudizio, perché il sistema privilegia la stabilità del giudicato e limita la revisione delle decisioni definitive ai casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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