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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05878/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino straniero, dopo essere stato soccorso in mare e sbarcato a Lampedusa, era stato fotosegnalato dalle autorità e successivamente destinatario di un decreto prefettizio di espulsione per essere entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, con contestuale ordine di allontanamento. Avverso tale decreto egli aveva proposto opposizione, deducendo che la fattispecie contestata era erronea perché non si era trattato di ingresso clandestino senza alcun controllo, ma di ingresso a seguito di soccorso marittimo con identificazione e rilievi fotografici e dattiloscopici; a suo dire, quindi, non ricorreva l'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998, ma una diversa situazione riconducibile al soccorso e all'eventuale espulsione umanitaria. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ritenendo comunque legittima l'espulsione. Con il ricorso per cassazione lo straniero ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c., 10 e 13 d.lgs. 286/1998 e 111, comma 6, Cost., lamentando omessa pronuncia sulla specifica doglianza e motivazione apparente o inesistente, perché il giudice di merito non si era confrontato con la dedotta erroneità della fattispecie applicata dall'amministrazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché il giudice di pace non aveva esaminato la specifica contestazione circa l'erronea qualificazione dell'ingresso come sottrazione ai controlli di frontiera, limitandosi a formule apodittiche e contraddittorie. La Corte ha inoltre rilevato che, secondo la propria giurisprudenza recente, il caso di soccorso in mare con successiva identificazione non integra automaticamente l'ipotesi di ingresso sottratto ai controlli di frontiera di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998. Per questo ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Giudice di Pace di Ragusa, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 150/2001

    norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto di espulsione e che costituiva il rimedio esperito in primo grado

  • art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998

    presuppone l'espulsione dello straniero entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera; non è automaticamente applicabile al caso di soccorso in mare con identificazione

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    richiamato per distinguere il respingimento immediato

  • art. 10, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998

    richiamato per distinguere il respingimento differito

  • art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    richiamato come base dell'espulsione degli stranieri temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso

  • art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998

    richiamato come disciplina del primo soccorso e dell'identificazione dello straniero sbarcato

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciare su tutte le domande e le eccezioni ritualmente dedotte; la sua violazione integra omessa pronuncia

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la motivazione apparente o contraddittoria è censurabile in cassazione

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    consente la deduzione in cassazione dell'error in procedendo derivante da omessa pronuncia

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione il giudice deve esaminare in modo espresso e completo tutte le specifiche contestazioni formulate dall'opponente sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti posti a base del provvedimento amministrativo.
  • La mancata pronuncia su una questione specificamente devoluta al giudice integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è deducibile in cassazione come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
  • La motivazione è apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, specie se si risolve in affermazioni apodittiche o contraddittorie rispetto ai fatti allegati.
  • Il soccorso in mare con successiva identificazione e fotosegnalazione non coincide, di per sé, con l'ingresso "sottraendosi ai controlli di frontiera"; occorre verificare concretamente se vi sia stato o meno un controllo, ancorché effettuato in occasione dell'operazione di soccorso.
  • In presenza di una contestazione sulla corretta sussunzione della fattispecie nell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998, il giudice deve accertare i fatti allegati e verificare se ricorrano invece i presupposti di una diversa disciplina, ivi inclusa quella relativa al pubblico soccorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliareFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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