Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22668/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per furto in abitazione contestando: (1) il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova (contestando la valutazione prognostica e la mancata considerazione degli aspetti ressipiscenti e del risarcimento del danno); (2) la qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, per l'affermazione che la refurtiva sarebbe rimasta sempre sotto vigilanza delle Forze dell'Ordine; (3) il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (in particolare la presunta violazione dell'art. 624-bis, comma 4 c.p. e il divieto di applicare pena più severa), oltre al diniego delle attenuanti generiche nonostante il risarcimento del danno e la condotta post-offensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di Aleksic Marco e Marinkovic Dragan per furto in abitazione. In particolare: (i) è stato ritenuto corretto il rigetto della messa alla prova, attesa la prognosi sfavorevole fondata su elementi oggettivi (modus operandi organizzato, ripartizione dei ruoli, noleggio auto, precedenti specifici e recidiva reiterata); (ii) è stato confermato che il furto è consumato poiché gli imputati hanno avuto autonoma disponibilità della refurtiva, occultandola nel veicolo e nel portafogli, prima dell'intervento delle forze dell'ordine; (iii) è stato ritenuto legittimo il criterio applicato per il bilanciamento delle circostanze: con aggravanti di cui all'art. 625 c.p. l'attenuante del risarcimento (art. 62 n.6) non poteva ridurre ulteriormente la pena ai sensi dell'art. 624-bis, comma 4, c.p.; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con la pericolosità criminosa e gli elementi negativi emersi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Rilevata come attenuante per il risarcimento del danno; applicata ma computata secondo le regole di bilanciamento con le aggravanti, e quindi non traducente in ulteriore riduzione quando rilevano aggravanti 'privilegiate' ai sensi dell'art. 625 c.p.

  • art. 168-bis cod. pen.

    Citato nel ricorso in relazione a vizi motivazionali; dal testo non emerge un'applicazione decisiva della norma, ma la censura riguardava l'assenza di adeguata valutazione degli aspetti ostativi alla messa alla prova

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Riferito alla verifica dei requisiti procedurali per la sospensione del processo con messa alla prova e alla possibilità del giudice di accertare le condizioni economiche per il risarcimento

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale criterio per valutare l'idoneità del programma di trattamento e gli elementi utili alla rieducazione e reinserimento sociale dell'imputato

  • art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di sospensione del processo con messa alla prova, per il requisito prognostico di astensione futura dal delinquere

  • art. 624-bis, comma 4 cod. pen.

    Stabilisce che, nel furto in abitazione aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625, le attenuanti (salvo quelle di cui agli artt. 98 e 625-bis) si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato; applicata per escludere una ulteriore riduzione della pena a favore dei ricorrenti

  • art. 625, comma 1, n.2 e n.5 cod. pen.

    Aggravanti 'privilegiate' (fra quelle che rendono più grave il furto in abitazione); la loro presenza rende applicabile il regime di cui all'art. 624-bis, comma 4, con effetti sul calcolo delle attenuanti

  • art. 98 e art. 625-bis cod. pen.

    Attenuanti espressamente escluse dalla computazione secondo il regime speciale dell'art. 624-bis, comma 4; richiamate per precisare i limiti nel calcolo delle attenuanti

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Norme generali sulla determinazione della pena e sui criteri di individualizzazione della pena: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena entro quei parametri

Massime di principio

  • Sospensione del processo con messa alla prova: l'ammissione richiede non solo un programma adeguato ma anche una prognosi favorevole sulla capacità a non delinquere; elementi oggettivi che attestano professionalità criminale, recidiva o organizzazione del reato possono legittimamente impedire il beneficio
  • Furto consumato vs tentato: è consumato quando l'autore consegue autonoma e effettiva disponibilità della refurtiva, anche se solo per breve tempo e anche se l'allontanamento è impedito da un intervento immediato delle forze dell'ordine o dalla vigilanza dell'avente diritto
  • Bilanciamento aggravanti/attenuanti in furto in abitazione: la presenza delle aggravanti 'privilegiate' previste dall'art. 625 c.p. attiva il regime dell'art. 624-bis, comma 4, per cui le attenuanti (diverse da quelle escluse) sono computate dopo aver determinato la pena per il reato aggravato; una valutazione di equivalenza può condurre all'applicazione della pena prevista per il reato aggravato
  • Valutazioni di merito (prognosi, congruità della pena) sono generalmente insindacabili in Cassazione se fondate su motivazione logica e su elementi oggettivi; la Suprema Corte interviene solo in presenza di vizio di motivazione, illogicità o travisamento palese delle prove
  • Il risarcimento del danno è elemento favorevole ma non garantisce automaticamente attenuanti o beneficio processuale quando sussistono elementi contrari quali professionalità del reato, recidiva e modalità particolarmente gravi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.