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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 142 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Ai fini del rimborso IVA è sufficiente l'esposizione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate su una richiesta di rimborso IVA relativa al credito maturato alla cessazione dell'attività. L'Agenzia sosteneva che la prima istanza fosse stata respinta con provvedimento non impugnato e che il rimborso fosse comunque decaduto per il decorso del termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Contestava inoltre la mancata presentazione del modello VR e l'asserita insufficienza della prova del credito. La contribuente sosteneva invece che il credito, esposto nella dichiarazione IVA e risultante dalla cessazione dell'attività, fosse soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e che l'istanza di rimborso costituisse solo il presupposto per rendere eseguibile il credito.

La decisione

La Commissione tributaria ha ritenuto ammissibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi sulla seconda istanza, considerata più completa e distinta dalla prima. Ha confermato che il credito IVA derivante dalla cessazione dell'attività è soggetto al termine di prescrizione decennale e non al termine biennale di decadenza dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre riconosciuto che l'esposizione del credito nella dichiarazione, mediante compilazione del quadro RX, rendeva sufficiente l'adempimento del contribuente, senza necessità di ulteriori formalità, come il modello VR. Poiché una parte del credito era già stata utilizzata in compensazione, è stato disposto il rimborso della somma residua di Euro 14.652,44. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato, la sentenza di primo grado è stata confermata e l'Amministrazione è stata condannata al pagamento di Euro 2.000,00 per le spese del grado di appello, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina il termine per impugnare gli atti tributari notificati. Nel caso concreto, la Commissione ha escluso l'inammissibilità perché il ricorso riguardava il silenzio-rifiuto formatosi sulla seconda istanza di rimborso, ritenuta distinta e più completa rispetto alla prima.

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    "termine biennale di decadenza"

    Il termine biennale per chiedere la restituzione di somme non è stato ritenuto applicabile al credito IVA già esposto in dichiarazione, poiché l'istanza di rimborso non costituisce il diritto, ma serve soltanto a renderne eseguibile il pagamento.

  • Art. 2946 del Codice civile

    "prescrizione ordinaria decennale"

    Il diritto al rimborso del credito IVA esposto in dichiarazione è soggetto alla prescrizione decennale, decorrente secondo le regole ordinarie, anziché a un termine biennale di decadenza.

  • Cassazione, sentenza n. 4559 del 22 febbraio 2017

    "in tema di IVA l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del Contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento"

    L'esposizione del credito nella dichiarazione è sufficiente per conservare il diritto al rimborso; il contribuente deve attendere i controlli dell'Amministrazione, senza dover presentare ulteriori modelli o istanze costitutive del diritto.

  • Cassazione, sentenza n. 20678 del 2014

    Richiamata a sostegno dell'applicazione della prescrizione decennale e della sufficienza dell'esposizione del credito IVA in dichiarazione.

  • Cassazione, sentenze nn. 6986/2014, 7763/2014, 17106/2014 e 13785/2014

    Richiamate dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della necessità di manifestare l'intenzione di ottenere il rimborso, anche attraverso la dichiarazione e il quadro RX; la decisione ha però valorizzato la successiva interpretazione secondo cui l'esposizione del credito è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando un credito IVA è correttamente esposto nella dichiarazione, l'istanza di rimborso non è normalmente il fatto costitutivo del diritto, ma rappresenta l'atto necessario per avviare l'esecuzione materiale del rimborso.
  • Per i crediti IVA risultanti dalla dichiarazione, in particolare in caso di cessazione dell'attività, può applicarsi la prescrizione ordinaria decennale e non il termine biennale di decadenza previsto per altre domande di restituzione.
  • La compilazione della dichiarazione, e in particolare del quadro relativo al credito e alla sua destinazione, è essenziale per dimostrare l'esistenza e la destinazione del credito; è opportuno conservare la dichiarazione, la documentazione contabile e le prove della cessazione dell'attività.
  • Un diniego relativo a una prima istanza non necessariamente impedisce una nuova domanda o un ricorso se la seconda istanza ha oggetto o motivazione differenti e il nuovo silenzio-rifiuto viene autonomamente impugnato nei termini.
  • Il credito deve essere ridotto degli importi già utilizzati in compensazione o detrazione; il rimborso può quindi riguardare soltanto la parte residua effettivamente spettante.
  • L'Amministrazione conserva il potere-dovere di controllare la spettanza sostanziale del credito: la sola esposizione in dichiarazione può essere sufficiente sul piano procedurale, ma il contribuente deve poter dimostrare, se contestato, l'origine e l'ammontare del credito.

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