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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13458/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda due distinti avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009. Per il 2008 l’Ufficio aveva disconosciuto parte dell’IVA detratta e aveva riqualificato come operazioni interne alcune cessioni indicate come esportazioni o cessioni intracomunitarie, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta. I giudici di merito avevano invece ritenuto provate le cessioni all’esportazione e intracomunitarie sulla base di registri IVA, elenchi INTRA, fatture, documenti di trasporto e dichiarazioni di clienti esteri. Per il 2009 l’Ufficio aveva recuperato IVA per indebito utilizzo del plafond, assumendo che la riduzione del volume delle operazioni agevolate, conseguente all’accertamento sul 2008, facesse venir meno la qualifica di esportatore abituale. Con il primo ricorso l’Agenzia ha censurato la sentenza d’appello per motivazione solo apparente e per violazione delle norme sull’esenzione/non imponibilità delle esportazioni e sulle cessioni intracomunitarie, sostenendo che la prova dell’uscita delle merci e della ricezione da parte degli acquirenti esteri fosse stata ritenuta senza adeguato esame delle risultanze documentali. Con il secondo ricorso ha dedotto violazione del giudicato e delle norme sulla sospensione per pregiudizialità, sostenendo che la CTR non avrebbe potuto annullare l’accertamento 2009 sul solo presupposto dell’annullamento in primo grado dell’atto relativo al 2008, non definitivo, e che avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione della causa pregiudicante.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione, ha rigettato il ricorso n. 23585/2019 e ha dichiarato assorbito il ricorso n. 30333/2020. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di appello, letta insieme a quella di primo grado, conteneva una motivazione sufficiente e non meramente adesiva: la CTR aveva dato conto delle censure dell’Ufficio e aveva autonomamente spiegato perché la documentazione prodotta dalla società fosse idonea a provare le cessioni all’esportazione e intracomunitarie. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del primo ricorso perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove. Quanto al secondo ricorso, la sua sorte è stata assorbita dal rigetto del primo, poiché la definitività della sentenza pregiudicante non ha inciso sull’esito complessivo deciso dalla Corte. L’Agenzia è stata condannata alle spese; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione di procedimenti connessi è applicabile anche in cassazione, per esigenze di economia processuale e certezza del diritto.

  • art. 36, comma 2, lett. d), d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea; è ammessa la motivazione per relationem se consente di ricostruire un percorso argomentativo esaustivo e coerente.

  • art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. 633/1972

    Le cessioni all’esportazione richiedono prova dell’effettiva uscita della merce secondo i requisiti previsti dalla disciplina IVA.

  • art. 41 d.l. 331/1993

    Le cessioni intracomunitarie devono essere provate secondo la disciplina specifica; gli elenchi INTRA e la documentazione di riscontro possono concorrere alla prova.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è inammissibile quando, sotto l’apparente violazione dell’onere della prova, mira a contestare il merito dell’accertamento compiuto dal giudice.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato rileva solo quando la decisione sia definitiva; la sola sentenza non passata in giudicato non equivale ad autorità di cosa giudicata.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria per pregiudizialità è invocata dalla parte ricorrente, ma la Corte non la applica in quanto il ricorso pregiudicante viene comunque definito nel presente giudizio.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La censura relativa all’efficacia di una sentenza non definitiva è stata prospettata come vizio di motivazione e violazione di legge, ma è stata assorbita/inquadrata nella doglianza sulla pregiudizialità.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972

    L’Ufficio può recuperare a tassazione l’IVA quando viene contestato l’indebito utilizzo del plafond per mancanza dei requisiti di esportatore abituale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento con prenotazione a debito.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si riferisce, in via ordinaria, il meccanismo del raddoppio.

Massime di principio

  • La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, dei motivi di appello e il percorso argomentativo sia ricostruibile dalla lettura coordinata delle decisioni di primo e secondo grado.
  • In cassazione è inammissibile la doglianza che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La prova delle cessioni all’esportazione e delle cessioni intracomunitarie può essere desunta da un complesso di elementi documentali e indiziari valutati unitariamente dal giudice di merito; la censura di legittimità non può sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L’annullamento di un atto presupposto rileva nei giudizi successivi solo se la decisione è definitiva; la mera pendenza di impugnazione non consente, di regola, di equiparare la sentenza non passata in giudicato a un giudicato idoneo a fondare automaticamente l’illegittimità dell’atto dipendente.
  • Nel processo tributario, la contestazione dell’indebito utilizzo del plafond IVA richiede la verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualifica di esportatore abituale e della correlata spettanza dell’agevolazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, quando il pagamento avviene tramite prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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