Sentenza n. 8261/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’ art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità prot. n. 0027077 del 29 novembre 2022 (trasmessa via pec in pari data) avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’ art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento” con la quale è stata resa nota ad Abbott Medical Italia s.r.l. l’intervenuta adozione della determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28.11.2022 e comunicate le modalità per procedere al pagamento di quanto richiesto a titolo di payback; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (di seguito, anche l’“Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all’accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la documentazione ostesa dalla Regione Sardegna a fronte dell’istanza di accesso, tra cui la nota denominata “Procedimento seguito a partire dai file excel aziendali” e le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell’ARES – Azienda Regionale della Salute della Regione Sardegna n. 243 del 15.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell’ARNAS – Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu n. 1331 del 15.11.2022, deliberazione del Direttore Generale dell’AOU – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari n. 1044 del 15.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell’AOU – Azienda Ospedaliero- Universitaria di Cagliari n. 1020 del 15.11.2022).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e imputazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, la determinazione regionale e la nota regionale di richiesta del pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali, gli atti presupposti e connessi, nonché la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna che le attribuiva gli oneri di ripiano e la successiva nota regionale con le modalità di pagamento. Dal testo della sentenza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito a seguito della sopravvenuta perdita di interesse della ricorrente, che ha dichiarato di avere versato la quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha escluso di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, poiché non erano state prodotte in giudizio, da tutte le amministrazioni regionali, le attestazioni dell'avvenuto versamento e degli adempimenti pubblicitari e comunicativi previste dalla disposizione. Tuttavia, ha ritenuto che l'istanza della ricorrente e l'intervenuto versamento della quota del 25 per cento evidenziassero una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Dopo aver dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della questione rilevata d'ufficio, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento dell'importo ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
La disposizione prevede che il versamento della quota ridotta del 25 per cento assolva gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 e che l'integrale versamento estingua l'obbligazione e precluda ulteriori azioni giurisdizionali; la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali richiede inoltre la produzione delle attestazioni previste dalla stessa norma.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve dare avviso alle parti della questione rilevata d'ufficio che intende porre a fondamento della decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il versamento della quota ridotta prevista dalla legge per definire gli obblighi di payback sui dispositivi medici può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso promosso contro gli atti di ripiano, anche quando non siano disponibili tutte le attestazioni amministrative necessarie per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul payback dei dispositivi medici presuppone la produzione in giudizio delle attestazioni regionali e provinciali relative all'avvenuto versamento e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; in mancanza, il giudice può qualificare la situazione processuale come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 995/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 996/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 997/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 998/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 999/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 1000/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →