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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2339

Regolamento (UE) 2016/2339 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea

Normativa europea32016R2339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul codice doganale dell’Unione per colmare una lacuna applicativa relativa alle merci che, pur uscendo temporaneamente dal territorio doganale dell’UE per via marittima o aerea, vi rientrano senza scalo esterno all’Unione. La modifica mira a garantire una vigilanza doganale effettiva, distinguendo tra merci non unionali e merci unionali, e tra queste ultime quelle che devono provare la propria posizione doganale e quelle che la mantengono. Il nuovo assetto limita o esclude l’applicazione di alcune formalità doganali, chiarendo quali obblighi restano esclusi e quali, invece, continuano ad applicarsi.

Modifica l'articolo 136 del codice doganale dell'Unione per disciplinare in modo distinto il trattamento doganale delle merci unionali e non unionali che rientrano nel territorio doganale dell'UE dopo un’uscita temporanea per via marittima o aerea.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell’Unione per via marittima o aerea e vi rientrano in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione. Riguarda sia le merci non unionali sia le merci unionali, distinguendo tra quelle la cui posizione doganale deve essere dimostrata ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 e quelle che mantengono la propria posizione doganale ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2. Non disciplina altre ipotesi di circolazione o uscita/rientro delle merci diverse da quelle espressamente indicate.

Merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell’Unione per via marittima o aerea

Il regolamento (UE) 2016/2339 modifica il regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione, per risolvere problemi di vigilanza e di applicazione delle formalità doganali relativi alle merci che escono temporaneamente dal territorio doganale dell’Unione per via marittima o aerea e vi rientrano in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione. I considerando evidenziano che l’assetto previgente poteva ostacolare il controllo delle merci e la corretta riscossione dei dazi e l’applicazione di misure non fiscali, come controlli veterinari e fitosanitari.

Finalità della modifica

La ratio della riforma è quella di rafforzare la vigilanza doganale distinguendo chiaramente tra merci non unionali e merci unionali, nonché tra merci unionali la cui posizione doganale deve essere dimostrata e merci unionali che mantengono la propria posizione. Il legislatore chiarisce che alcune formalità previste dal codice doganale non devono applicarsi in tutti i casi, ma in modo differenziato a seconda della natura delle merci e del regime di posizione doganale rilevante.

Merci non unionali

Per le merci non unionali che rientrano nell’Unione dopo un’uscita temporanea per via marittima o aerea in linea diretta, l’articolo 136 sostituito esclude l’applicazione degli articoli da 127 a 130 e dell’articolo 133 del regolamento (UE) n. 952/2013.

In base ai considerando, il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere applicabili alle merci non unionali le regole sulla presentazione delle merci, sul trasporto verso luoghi determinati, sull’attesa dell’autorizzazione allo scarico o al trasbordo e sulla custodia temporanea. La nuova formulazione dell’articolo 136 mira dunque a preservare un controllo doganale efficace su tali merci.

Merci unionali la cui posizione doganale deve essere dimostrata

Per le merci unionali la cui posizione doganale deve essere dimostrata ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, non si applicano anch’esse gli articoli da 127 a 130 e l’articolo 133 quando rientrano nel territorio doganale dell’Unione dopo un’uscita temporanea per via marittima o aerea in linea diretta.

Il testo chiarisce che, in questa situazione, l’esclusione riguarda solo gli obblighi connessi alla dichiarazione sommaria di entrata e alla notifica dell’arrivo della nave marittima o dell’aeromobile, al fine di non ostacolare la vigilanza doganale pur in presenza di merci unionali.

Merci unionali che mantengono la posizione doganale

Per le merci unionali che circolano senza mutare la propria posizione doganale ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, il nuovo articolo 136 prevede un’esclusione più ampia: non si applicano gli articoli da 127 a 130, gli articoli 133, 139 e 140 del regolamento (UE) n. 952/2013.

In sostanza, queste merci non sono soggette né alle formalità di entrata e notifica, né agli obblighi di presentazione in dogana al momento dello scarico o del trasbordo, né all’obbligo di attendere l’autorizzazione prima di scaricare o trasbordare.

Coordinamento con le altre disposizioni del codice doganale

I considerando spiegano che vengono soppressi alcuni rinvii contenuti nel vecchio articolo 136, in particolare quelli agli articoli 135, paragrafo 1, 137, 141 e da 144 a 149 del regolamento (UE) n. 952/2013, per chiarire il coordinamento sistematico con il regime di transito, con la disciplina della custodia temporanea e con la distinzione tra merci unionali e non unionali.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 136 del codice doganale dell’Unione per disciplinare i casi di reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione di merci uscite temporaneamente per via marittima o aerea in linea diretta, senza scalo fuori dall’Unione.

Trattamento delle merci non unionali

Per le merci non unionali, non si applicano gli articoli da 127 a 130 e l’articolo 133 del regolamento (UE) n. 952/2013 quando tali merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione dopo un’uscita temporanea per via marittima o aerea in linea diretta.

Trattamento delle merci unionali la cui posizione deve essere dimostrata

Per le merci unionali la cui posizione doganale deve essere provata ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, non si applicano gli articoli da 127 a 130 e l’articolo 133 nelle stesse ipotesi di rientro nel territorio doganale dell’Unione.

Trattamento delle merci unionali che mantengono la posizione doganale

Per le merci unionali che circolano senza mutamento della propria posizione doganale ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, non si applicano gli articoli da 127 a 130 né gli articoli 133, 139 e 140 quando rientrano nell’Unione dopo un’uscita temporanea per via marittima o aerea in linea diretta.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiediritto doganalepolitica commercialecircolazione delle merci

Testo integrale

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