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Sentenza

Sentenza n. 578/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'Ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali, a fronte dell'istanza di prescreening VIA ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. 152/2006 trasmessa dalla società alla Regione in data 7.10.2024, e per la condanna dell'Amministrazione regionale all’adozione degli atti di propria competenza ai fini della sollecita prosecuzione e definizione del procedimento, chiedendo sin d'ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell'Amministrazione a concludere il procedimento.

Giustizia amministrativa202600099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia della Regione sulla istanza di prescreening VIA presentata ai sensi dell'art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto un ricorso avverso l'inerzia serbata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali, rispetto all'istanza di prescreening VIA trasmessa il 7 ottobre 2024. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'Amministrazione all'adozione degli atti necessari alla sollecita prosecuzione e definizione del procedimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia. Nel corso del giudizio, il 13 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese; la Regione ha aderito alla medesima conclusione nella memoria del 2 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente e della conformità della Regione alla stessa richiesta. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dell'inerzia amministrativa né è stata pronunciata la condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento o disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di prescreening VIA; la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale, poiché il ricorso è dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non contestata dall'amministrazione resistente e ritenuta dal giudice conforme alla situazione processuale, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia né alla condanna dell'amministrazione alla conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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