Sentenza del 03/11/2020 n. 24402 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Litisconsorzio necessario - Causa insindibile - Applicabilità in appello - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente deduceva la nullità della sentenza di appello per mancata integrazione del contraddittorio: l'appello della contribuente era stato notificato alla concessionaria (Equitalia) in modo irrituale presso la sede legale anziché al domicilio eletto, con conseguente mancata partecipazione della concessionaria al giudizio di appello. Si contestava dunque la violazione dell'obbligo di integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. in presenza di causa inscindibile (litisconsorzio necessario processuale) e, in subordine, si deducevano questioni di diritto sostanziale relative a prescrizione/interruzione (art. 1310 c.c.) e alla responsabilità solidale delle società beneficiarie in caso di scissione (D.Lgs. 472/1997, art.15 e DPR 917/1986, art.173). Inoltre si eccepiva l'irregolarità della costituzione in Cassazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per mero deposito di memoria senza notifica.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, nella specie, sussisteva un litisconsorzio necessario processuale e che la notifica dell'appello alla concessionaria era irrituale; la Commissione regionale avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. L'omissione di tale ordine ha reso nullo l'intero procedimento di secondo grado e la sentenza impugnata. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza di appello e rimesso la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione. Sono stati inoltre dichiarati assorbiti gli altri motivi (prescrizione/interruzione e responsabilità in caso di scissione). La Corte ha inoltre rilevato l'irregolarità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in Cassazione con mera memoria non notificata.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Il concetto di causa inscindibile si applica anche al litisconsorzio necessario processuale: se più parti hanno partecipato al primo grado e la loro presenza è necessaria in appello per evitare giudicati contrastanti, il giudice dell'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; l'omissione determina la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza, rilevabile d'ufficio.
art. 332 c.p.c.
Nelle cause scindibili il giudice del gravame ordina la notificazione dell'impugnazione alle altre parti ancora nei termini; l'eventuale omissione è sanabile se i termini per impugnare sono ormai decorso per le parti pretermesse.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17
Le notificazioni nel processo tributario devono farsi nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata; la 'consegna in mani proprie' è salvaguardata ma non può essere estesa come modalità di ricezione per le società di capitali in modo da sostituire la notificazione al domicilio eletto.
art. 380-bis c.p.c. (memoria ai sensi dell'art. 380-bis)
Il mero deposito in cancelleria di una memoria da parte del successore a titolo universale o di altro soggetto non sostituisce un intervento notificato: il successore deve notificare l'atto alle controparti per rispettare il contraddittorio; altrimenti la costituzione è irrituale.
D.L. 2005 n. 106, art. 1, comma 5-bis
Fissa un termine ultimo per la notificazione di certi atti (nella fattispecie invocato per il termine ultimo 31-12-2008), rilevante ai fini dell'accertamento della tempestività della notifica della cartella e degli effetti sulla prescrizione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Norma sul ruolo/cartella di pagamento (qui relativa a crediti per indebite agevolazioni): la tardiva notificazione della cartella può impedire all'Amministrazione di far valere la pretesa; nella specie la questione della tardività della notifica era centrale ma è stata assorbita dalla decisione sulle nullità processuali.
art. 1310 c.c.
Regola l'interruzione della prescrizione per effetto della notificazione/atto interruttivo; dedotto come motivo contro la decisione d'appello (sosteneva che la notifica al debitore principale avesse interrotto la prescrizione anche verso il coobbligato solidale), ma rimasto assorbito.
D.Lgs. 18 agosto 1997, n. 472, art. 15
Prevede la responsabilità solidale degli enti beneficiari in caso di scissione parziale per violazioni anteriori: rilevante per determinare la titolarità passiva in caso di scissione, ma la questione è stata assorbita dal pronunciamento sulla nullità processuale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173
Norme che disciplinano i controlli e gli accertamenti in caso di scissione parziale; richiamate rispetto alla titolarità dei debiti tributari in presenza di scissione.
Massime di principio
- Se in primo grado hanno partecipato più parti e la loro presenza è necessaria per evitare giudicati contrastanti, l'omessa integrazione del contraddittorio in appello (art. 331 c.p.c.) determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione.
- Le notificazioni a società devono rispettare il domicilio eletto ai sensi del D.Lgs. 546/1992, art.17: una notificazione diretta alla sede legale anziché al domicilio eletto può essere considerata irrituale e produrre la mancata partecipazione della parte in appello.
- Il mero deposito in cancelleria di una memoria o atto da parte di un successore o ente non sostituisce l'intervento notificato: l'intervento deve essere notificato alle controparti per garantire il contraddittorio (art. 380-bis c.p.c.).
- Quando l'appello è stato proposto solo nei confronti di alcune delle parti di primo grado, il giudice dell'appello deve valutare se si tratta di cause scindibili (art.332 c.p.c.) o di causa inscindibile: nelle scindibili l'ordinanza di notificazione può essere limitata o la vicenda può essere sanata se i termini per impugnare sono trascorsi; nelle inscindibili è obbligatoria l'integrazione del contraddittorio.
- In controversie con coesistenza di vizi della cartella e vizi della pretesa tributaria, il concessionario che venga citato in prima battuta ha l'onere di chiamare l'ente impositore in causa se non vuole essere vincolato dall'esito; la designazione soggettiva del resistente (Agenzia o concessionario) non comporta normalmente l'inammissibilità della domanda del contribuente.
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