Sentenza del 14/07/2017 n. 1773 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Costi di pubblicità e sponsorizzazione associazioni dilettantistiche sportive - Necessità che il contribuente dimostri l'effettiva prestazione pubblicitaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deduzione fiscale delle somme erogate a un'associazione sportiva dilettantistica, entro il limite previsto dall'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il contribuente riteneva sufficiente dimostrare l'avvenuto pagamento della sponsorizzazione entro tale limite. La decisione ha invece affermato che occorre provare anche l'effettiva esecuzione di una specifica attività pubblicitaria da parte dell'associazione, diretta a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor, nonché conservare idonea documentazione di tale attività.
La decisione
La deduzione non è stata riconosciuta sulla sola base dell'erogazione della somma e del rispetto del limite quantitativo previsto dalla legge. È necessario dimostrare concretamente la prestazione pubblicitaria, ad esempio mediante documentazione relativa all'apposizione del marchio sulle divise, all'esposizione di striscioni o tabelloni nel campo di gioco o ad altre iniziative promozionali effettivamente realizzate dall'associazione sponsorizzata.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Le somme corrisposte a società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni ... costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro.
Il rispetto del limite di 200.000 euro non rende automaticamente deducibile la spesa: il contribuente deve comunque dimostrare che l'associazione abbia svolto un'attività pubblicitaria effettiva, specifica e documentata a favore dello sponsor.
Massime di principio
- Per dedurre una spesa di sponsorizzazione non basta provare il pagamento né il rispetto del limite normativo: occorre dimostrare la concreta esecuzione della prestazione pubblicitaria.
- È opportuno predisporre e conservare un contratto dettagliato, fatture, fotografie, locandine, materiali promozionali, rassegne stampa, rapporti sulle manifestazioni e ogni altra prova dell'esposizione del marchio o della promozione dei prodotti.
- La spesa deve essere coerente con l'attività economica dello sponsor e con una reale finalità promozionale; una mera erogazione liberale o un pagamento privo di controprestazione può essere contestato.
- Il limite quantitativo previsto dall'art. 90, comma 8, opera come soglia agevolativa, ma non elimina i requisiti sostanziali di effettività, inerenza e documentazione della spesa.
Testo integrale
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