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Sentenza

Sentenza n. 13304/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202606765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia della Prefettura e del Ministero dell'Interno sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. L'Amministrazione, pur costituitasi depositando una nota difensiva, non ha adottato entro il termine di legge un provvedimento espresso. Il ricorso ha quindi contestato la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento, dei doveri amministrativi derivanti dal d.lgs. n. 142 del 2015 e dei principi di legalità e buon andamento. Dalla motivazione emerge inoltre il superamento delle tesi amministrative fondate sull'indisponibilità temporanea di posti, sull'inserimento in lista d'attesa e sull'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato illegittimo il silenzio dell'Amministrazione. Ha ritenuto che il d.lgs. n. 142 del 2015 ponga specifici obblighi di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza e che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. n. 241 del 1990, l'Amministrazione debba concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto. L'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere compresso per carenze organizzative o indisponibilità di posti. La lista d'attesa ha natura meramente interlocutoria e non assolve l'obbligo amministrativo; le esigenze organizzative possono incidere solo sulle modalità dell'accoglienza, non sulla sua attivazione. L'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non è un presupposto generale per l'accesso all'accoglienza, ma rileva soltanto per le misure specifiche destinate alle persone vulnerabili. L'Amministrazione è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, attivabile previa istanza della parte ricorrente dopo la scadenza del termine, con ulteriori trenta giorni per provvedere. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Disciplina gli obblighi dell'Amministrazione relativi alla predisposizione e all'erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale.

  • art. 2, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 17 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

    Le condizioni di particolare vulnerabilità sono necessarie per l'accesso alle specifiche misure riservate alle persone vulnerabili, ma non costituiscono un presupposto generale per l'ammissione alle misure ordinarie di accoglienza.

  • art. 97 Costituzione

    Il principio di buon andamento è richiamato quale parametro leso dall'inerzia amministrativa.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 50 c.p.a.

    È richiamato nel dispositivo per la nomina e l'operatività del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • direttiva 2013/33/UE

    Riconosce l'obbligo di assicurare misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale; tale obbligo ha carattere immediato e non è comprimibile per ragioni meramente organizzative.

Massime di principio

  • L'Amministrazione competente deve concludere con un provvedimento espresso, entro il termine previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241 del 1990, il procedimento avviato dall'istanza di ammissione alle misure di accoglienza presentata da un richiedente protezione internazionale.
  • L'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere escluso o differito sine die per indisponibilità di posti o altre carenze organizzative.
  • L'inserimento del richiedente in una lista d'attesa è un atto meramente interlocutorio e non sostituisce il provvedimento espresso né soddisfa l'obbligo di attivare l'accoglienza.
  • Le esigenze organizzative dell'Amministrazione possono incidere sulle modalità concrete di erogazione dell'accoglienza, ma non possono giustificarne la mancata attivazione.
  • L'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non preclude l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza, poiché tale requisito riguarda soltanto le misure specificamente destinate alle persone vulnerabili.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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