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Sentenza

Sentenza n. 3604/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 563/2025 emessa nel giudizio R.G. n. 1500/2024 del Tribunale di Busto Arsizio – Prima Sezione Civile - Lavoro, pubblicata in data 8 giugno 2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione il 3 settembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dalla legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 26 marzo 2026, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/25.

Giustizia amministrativa202601206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 3.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a fruire, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, del beneficio di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 3.000,00. Nel corso del giudizio di ottemperanza la ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva eseguito il giudicato, accreditando le somme dovute. Ha tuttavia rappresentato di non poter verificare la data dell'accredito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva dato integrale esecuzione al giudicato e che era stato conseguito il bene della vita cui mirava il ricorso. Il Collegio ha accertato, sulla base della nota dell'USR Varese, che l'accredito era intervenuto il 10 dicembre 2025, quindi prima del deposito del ricorso per ottemperanza, avvenuto il 31 marzo 2026. Per tale ragione, pur dichiarando cessata la materia del contendere, ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti, ritenendo sussistenti giustificati motivi anche in considerazione del fatto che l'esecuzione era già intervenuta anteriormente all'introduzione del giudizio. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza all'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudizio è stato definito perché l'Amministrazione aveva già eseguito la sentenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specificamente richiamata per il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato e il ricorrente consegue il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La circostanza che l'esecuzione del giudicato sia intervenuta prima del deposito del ricorso per ottemperanza può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio, anche qualora il ricorrente abbia agito ritenendo non verificato l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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