Cassazione Penale, Sentenza n. 27628/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e per tre episodi di tentata estorsione aggravata dal metodo/agevolazione mafiosa, contestati come capi A4, A5 e A6. L’imputato aveva chiesto la revoca della misura sostenendo che fosse divenuta inefficace per decorso del termine massimo di custodia cautelare, invocando l’art. 297, comma 3, c.p.p. e la cd. contestazione a catena. In particolare, assumeva che una precedente ordinanza custodiale emessa in altro procedimento per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, già definita con condanna, avrebbe dovuto determinare la retrodatazione anche della seconda misura, perché il pubblico ministero, al momento della seconda richiesta, conosceva già gli elementi anche del fatto poi confluito nella prima richiesta. Contestava inoltre l’esclusione del vincolo di connessione qualificata tra il fatto associativo e i reati-fine, sostenendo che le estorsioni rientrassero nel programma criminoso dell’associazione mafiosa e fossero funzionali al controllo del territorio e al profitto. Il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di revoca, ritenendo che le due ordinanze riguardassero fatti diversi non connessi in modo qualificato e che non fosse ravvisabile una strumentale elusione da parte del PM. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 297, 12, 303, 299, 310 e 606, lett. b), c.p.p., lamentando la mancata applicazione della disciplina della retrodatazione e l’erronea esclusione della connessione/continuazione tra i fatti.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative al reato associativo ex art. 416-bis c.p., osservando che la contestazione era formulata in forma aperta e che la permanenza del reato associativo si era protratta anche dopo la prima ordinanza cautelare; perciò la retrodatazione non poteva operare e il termine di fase non risultava decorso. Ha invece ritenuto necessario un ulteriore accertamento, demandato al giudice di merito, con riguardo ai tre episodi di tentata estorsione aggravata (capi A4, A5, A6), poiché si trattava di fatti anteriori alla prima ordinanza e andava verificato se la separazione dei procedimenti fosse stata il frutto di una scelta indebita del pubblico ministero, idonea a integrare la contestazione a catena ai sensi dell’art. 297, comma 3, c.p.p. Ne è derivato l’annullamento con rinvio limitatamente a tali capi, mentre nel resto il ricorso è stato rigettato. L’annullamento è stato dichiarato solo ai fini della decorrenza del termine cautelare relativo ai reati estorsivi e non ha inciso sulla perdurante validità della custodia per l’art. 416-bis c.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
reato associativo mafioso contestato in forma aperta e ritenuto perdurante al momento della seconda misura cautelare, con esclusione della retrodatazione
art. 297, comma 3, c.p.p.
disciplina la retrodatazione delle misure cautelari nei casi di medesimo fatto, fatti connessi e, secondo l’elaborazione costituzionale, anche di fatti diversi non connessi quando gli elementi per la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti
art. 12 c.p.p.
richiamato per definire la connessione qualificata rilevante ai fini della retrodatazione, in particolare concorso formale o continuazione e reati commessi per eseguire gli altri
art. 303 c.p.p.
richiamato dal ricorrente con riguardo alla durata massima della custodia cautelare e al termine di fase
art. 299 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in tema di revoca della misura cautelare
art. 310 c.p.p.
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali invocate a sostegno della censura
art. 606, lett. b), c.p.p.
motivo di ricorso per violazione di legge
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
art. 275, comma 3, c.p.p.
richiamato in motivazione quale disposizione che, per i fenomeni criminali di maggiore pericolosità, prevede di regola la custodia in carcere
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. opera automaticamente nei casi di medesimo fatto e, nei fatti connessi oggetto dello stesso procedimento, prescinde dalla conoscenza effettiva degli elementi al momento della prima ordinanza.
- Quando i fatti connessi sono oggetto di procedimenti diversi, la retrodatazione richiede che i fatti della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio relativo alla prima misura; tuttavia, se i procedimenti pendono davanti ad autorità giudiziarie diverse, la retrodatazione va esclusa.
- Per i fatti diversi non connessi, la retrodatazione può operare solo se i procedimenti avrebbero potuto essere riuniti e la loro separazione sia dipesa da una scelta del pubblico ministero; non è sufficiente che gli elementi probatori fossero già presenti in atti in modo non immediatamente percepibile.
- Nei reati permanenti e associativi, la custodia cautelare già sofferta non impedisce l’adozione di una nuova misura per la prosecuzione della condotta dopo la prima ordinanza; la retrodatazione non può "coprire" fatti o periodi successivi alla sua emissione.
- In tema di contestazione a catena, il giudice del merito deve verificare in concreto se la separazione dei procedimenti sia stata strumentale e se il pubblico ministero abbia indebitamente differito o distinto le iniziative cautelari, sulla base degli specifici elementi dedotti dalla difesa.
- L’annullamento parziale di un provvedimento cautelare può avere rilievo solo sul piano del computo del termine di fase relativo ai capi interessati, senza travolgere automaticamente gli altri titoli custodiali autonomamente fondati.
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