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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18493/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di furto pluriaggravato. Il ricorrente deduce: 1) nullità dell'ordinanza genetica per mancata attivazione del giudizio direttissimo e mancata convalida dell'arresto nei termini (nonostante il reato preveda arresto obbligatorio); 2) errato rigetto dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in quanto la refurtiva sarebbe stata restituita; 3) scorretta qualificazione del fatto come furto anziché truffa; 4) difetto di motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: la censura processuale sul mancato giudizio direttissimo è ritenuta manifestamente infondata perché né l'art. 449 comma 1 c.p.p. né l'art. 558 comma 4 c.p.p. impongono al pubblico ministero di procedere obbligatoriamente con il rito direttissimo in caso di arresto in flagranza; dunque la scelta del pubblico ministero di attivare la procedura ordinaria è regolare. Le doglianze di merito sono generiche o infondate: l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non si riconosce quando la restituzione della refurtiva deriva dal recupero operato dalle forze dell'ordine e non da una spontanea restituzione dell'autore; la qualificazione giuridica è corretta come furto aggravato dal mezzo fraudolento, essendosi il soggetto e il complice impossessati direttamente della merce simulando di essere incaricati del ritiro (invito domino); la motivazione sulle esigenze cautelari è adeguata, fondandosi sull'arresto in flagranza, sulle modalità del fatto e sui precedenti dell'indagato. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 449 comma 1 c.p.p.

    Non impone l'obbligo per il pubblico ministero di procedere con il rito direttissimo in caso di arresto in flagranza; la scelta di attivare la procedura ordinaria è legittima se i termini sono rispettati.

  • art. 558 comma 4 c.p.p.

    Analogamente all'art. 449, non obbliga il pubblico ministero ad avviare il rito direttissimo in tutti i casi di arresto in flagranza; la procedura ordinaria può essere utilizzata correttamente.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante per restituzione della cosa non si applica se la restituzione non è spontanea ma deriva dall'intervento autonomo delle forze dell'ordine che recuperano il bene.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La scelta del pubblico ministero tra rito direttissimo e procedura ordinaria non è sempre vincolata dalla flagranza: la mancata attivazione del rito direttissimo non determina automaticamente nullità se le norme non pongono un obbligo tassativo.
  • L'attenuante per la restituzione della cosa (art. 62 n. 4 c.p.) richiede una restituzione spontanea o comunque imputabile all'autore; il recupero del bene da parte delle forze dell'ordine non integra l'atto necessario per l'attenuante.
  • La distinzione tra furto e truffa dipende dalla modalità del conseguimento della disponibilità della cosa: se lo spossessamento avviene mediante un inganno e la presa diretta della cosa (invito domino o simulazione di incarico), è configurabile il furto aggravato dal mezzo fraudolento; la truffa richiede invece un consenso indotto al trasferimento patrimoniale.
  • La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione può fondarsi logicamente su un arresto in flagranza, sulle modalità del fatto e sui precedenti dell'indagato; le censure generiche che non confutano la motivazione risultano inammissibili.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, è prevedibile l'addebito delle spese processuali e, se previsto, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

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