Cassazione Civile, Ordinanza n. 22203/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un’agevolazione sul gasolio per autotrazione richiesta da una società di autotrasporto merci per conto terzi ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000. L’ufficio aveva rideterminato il contributo spettante riconoscendo un consumo inferiore rispetto a quello dichiarato dalla contribuente. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, rideterminando a sua volta i litri consumati; in appello la CTR ha accolto l’appello principale della società e dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia, ritenendo l’atto dell’ufficio privo di motivazione, in particolare quanto al procedimento di calcolo del quantitativo di gasolio (447.293 litri) riconosciuto. L’Agenzia ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione delle norme sul gravame incidentale nel processo tributario, sostenendo che l’appello incidentale tardivo fosse ammissibile; (2) inammissibilità del ricorso introduttivo della società perché l’attestato rilasciato all’esito della dichiarazione non sarebbe autonomamente impugnabile, doglianza assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dell’incidentale; (3) omessa percezione di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato il PVC sotteso all’attestato; (4) violazione di legge e carenza motivazionale in tema di decadenza dall’agevolazione per asserita non veridicità della dichiarazione, questione ritenuta nuova e quindi inammissibile; (5) omessa percezione del contenuto del PVC e della possibilità di ricostruire dal medesimo i dati per il calcolo del credito; (6) violazione dell’art. 132 c.p.c. per asserita motivazione illogica della CTR nel discostarsi dalla quantificazione operata dalla CTP.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario l’appello incidentale tardivo è disciplinato dall’art. 334 c.p.c. in combinato con gli artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992 e deve essere proposto nei termini e con le forme previste per la costituzione in appello; nella specie tali termini non erano stati rispettati. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi terzo e quinto, osservando che il dedotto errore percettivo non ricorreva e che la CTR aveva effettivamente esaminato il PVC, giudicandolo insufficiente a sorreggere per relationem la motivazione dell’attestato, poiché non consentiva di determinare il procedimento di calcolo dei 447.293 litri. Ha rigettato anche il sesto motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo coerente sul difetto di motivazione dell’atto impugnato e sulla mancata possibilità, per il contribuente, di contestare an e quantum dell’atto. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché introduceva una questione nuova non risultante dalla sentenza impugnata né adeguatamente dimostrata come dedotta nei precedenti gradi. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore della controricorrente, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000
richiamato come base della richiesta di agevolazione sul gasolio per autotrazione
art. 334 c.p.c.
è applicabile all’appello incidentale tardivo anche nel processo tributario per rinvio dell’art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
i termini di costituzione in appello incidono sull’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
insieme all’art. 23 delimita termini e forme del gravame incidentale nel processo tributario
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
opera il rinvio al regime dell’appello incidentale previsto dal codice di procedura civile
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per errori processuali e vizi di nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non è utilizzabile per contestare la lettura dei documenti compiuta dal giudice di merito
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sull’asserita inammissibilità del ricorso introduttivo
art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000
richiamato nel motivo sulla pretesa decadenza per non veridicità della dichiarazione
art. 132 c.p.c.
richiamato per denunciare una motivazione asseritamente illogica
art. 93 c.p.c.
richiamato per l’attribuzione delle spese al difensore antistatario
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello incidentale tardivo è ammissibile solo se proposto nel rispetto dei termini e delle forme previste per la costituzione in appello; il rinvio all’art. 334 c.p.c. non elide il necessario coordinamento con gli artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992.
- La parte rimasta soccombente su un’eccezione o su una questione processuale deve proporre appello incidentale per ottenerne la riforma; in mancanza, si forma giudicato sul relativo rigetto, anche implicito.
- Il vizio di omesso esame o di errore percettivo sui documenti è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove inesistenti o dal contenuto oggettivamente diverso da quello attribuito; non è invece consentito trasformare in vizio di legittimità una semplice contestazione della lettura del materiale probatorio.
- È inammissibile in cassazione la prospettazione di questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente indicate come dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
- La motivazione dell’atto amministrativo/fiscale deve consentire al contribuente di comprendere e contestare il procedimento di calcolo e il quantum richiesto; se il percorso logico-contabile non è ricostruibile, l’atto può essere ritenuto carente di motivazione.
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