Cassazione Penale, Sentenza n. 23717/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte di assise d'appello di Bologna del 03/03/2023, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante dei motivi futili (art. 61, n. 1 c.p.). Le difese contestano che il gesto iniziale della vittima (puntare un cutter alla gola di Lettieri) potesse essere considerato "motivo futile" e sostengono che la seconda aggressione sarebbe stata una reazione alla minaccia grave e non un atto determinato da un pretesto banale; inoltre contestano l'estensione dell'aggravante a Marku, che sarebbe intervenuto successivamente e avrebbe agito a sostegno dell'amico senza condividere il motivo futilmente determinante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che l'aggravante dei motivi futili era correttamente riconosciuta dalla Corte di assise di appello nel giudizio di rinvio, ritenendo provata la sproporzione tra il fatto commesso (il pestaggio letale) e il motivo che lo aveva determinato nonché l'esistenza di un moto interiore ingiustificato che rese lo stimolo esterno mero pretesto. La Corte ha ritenuto neutralizzato, dalla prima reazione violenta di Lettieri, il potere provocatorio dell'iniziale minaccia e ha ritenuto altresì che Marku avesse condiviso e aderito alla spedizione punitiva. Di conseguenza i ricorsi sono stati dichiarati infondati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 61, n. 1 cod. pen. (motivi futili)
La norma è stata interpretata nella giurisprudenza come aggravante quando il movente sia un "stimolo esterno" di così lieve entità, sproporzionato rispetto al reato, da costituire mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento; l'accertamento richiede verifica oggettiva (sproporzione) e soggettiva (moto interiore ingiustificato).
art. 61, n. 5 cod. pen. (minorata difesa)
Citata nelle sentenze di merito come circostanza aggravante applicata originariamente; qui rilevante nel quadro complessivo delle circostanze ritenute dal giudice di primo grado.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme invocate dai ricorrenti per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte di cassazione ha ritenuto tali censure infondate, non potendosi limitare a una rivalutazione dei fatti già adeguatamente motivati in sede di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto dei ricorsi.
Massime di principio
- L'aggravante dei motivi futili richiede un accertamento bifasico: (1) oggettivo, sulla sproporzione fra motivo e reato; (2) soggettivo, sulla natura ingiustificata del moto interiore che ha trasformato lo stimolo in mero pretesto.
- La valutazione se uno stimolo esterno sia "futile" dipende dalla dinamica complessiva dell'evento: un gesto iniziale apparentemente minaccioso può perdere la sua carica provocatoria se neutralizzato da una reazione violenta precedente.
- L'aggravante, pur essendo di natura soggettiva, può estendersi ai concorrenti quando risulti che essi hanno volontariamente aderito alla realizzazione dell'evento, condividendo il progetto criminale e la particolare intensità del dolo.
- La circostanza che un concorrente sia intervenuto in un momento successivo non esclude automaticamente l'estensione dell'aggravante: è necessario dimostrare (o logicamente inferire) la condivisione del movente e dell'azione punitiva.
- In sede di cassazione non è ammessa una rivalutazione dei fatti e delle prove già logicamente motivate dal giudice di merito; i ricorsi per vizio di motivazione devono dimostrare illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione secondo i parametri giuridici.
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