Sentenza n. 1962/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari richieste e, quindi, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento redatto dalla Commissione per gli accertamenti sanitari (terza fase della procedura di reclutamento), presso il Centro di selezione della Marina Militare -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, recante giudizio medico legale di non idoneità al reclutamento quale VFP4 nella Marina Militare, consegnato, brevi manu, nella medesima giornata, relativo al “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di duemiladuecentosettantacinque VFP 4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare”, in G.U. 4^ Serie Speciale n. 39 del 17 maggio 2022, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al predetto concorso e, conseguentemente, non è stato ammesso al corso di formazione per il settore d'impiego CP, poiché, come riportato nel provvedimento impugnato, è stata riscontrata una “percentuale di massa grassa del 26,1% superiore ai limiti (24,2%) in soggetto con IMC del 27,87.-giusta D.P.R. 207 del 17/12/2015”; b) degli atti, documenti e verbali di contenuto ed estremi ignoti, redatti dalla suindicata Commissione e sulla base dei quali la stessa ha formulato il predetto giudizio di non idoneità, inclusi gli accertamenti medici afferenti alla verifica dei parametri fisici, nella parte in cui risulta indicato, in pregiudizio del ricorrente, un indice di massa grassa del 26,1%, superiore, quindi, al limite indicato dal D.P.R. 207/2015; c) dei verbali redatti della Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro di selezione della Marina Militare -OMISSIS-, relativi alla procedura selettiva de qua e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio medico legale di non idoneità, inclusa l'allegata cartella sanitaria; d) sin da ora, della graduatoria di merito ove approvata; e) di qualsivoglia graduatoria di merito relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di duemiladuecentosettantacinque VFP 4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni, nella parte in cui pregiudichi l'utile collocamento del soggetto ricorrente, modificando in peius la graduatoria, redatta in ordine di punteggio, relativa ai concorrenti che, partecipanti all'immissione nella Marina Militare – Corpo Equipaggi Militari Marittimi – per il 2022, hanno sostenuto la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale – riportando un punteggio pari o superiore a 30,15, approvata con provvedimento del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-; f) ove occorra, e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici, emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207; g) ove occorra, e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni/infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché della Direttiva Tecnica del 4 giugno 2014, allegata al predetto D.M.; h) ove occorra e per quanto di ragione, del bando di concorso pubblicato nella G.U. 4^ Serie Speciale n. 39 del 17 maggio 2022, relativo al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di duemiladuecentosettantacinque VFP 4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale”, non consentendo alcun riesame, nonché dell'art. 10, comma 13, del suddetto bando di concorso, nella parte in cui prevede che “avverso il giudizio di inidoneità ‘il candidato escluso può avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”; g) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dello odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale; nonché, per il conseguente risarcimento del danno patito dall'odierno ricorrente per non essere stato dichiarato idoneo alla frequenza del corso di formazione per l'incorporazione alla Marina Militare, con ogni statuizione consequenziale,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio medico-legale di non idoneità al reclutamento quale VFP4 nella Marina Militare per il superamento del limite di massa grassa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità emesso dalla commissione per gli accertamenti sanitari nella terza fase del concorso per il reclutamento di VFP4, contestando l'accertamento di una percentuale di massa grassa del 26,1%, superiore al limite del 24,2% previsto dalla disciplina applicabile. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del bando, del D.P.R. n. 207/2015 e delle direttive tecniche; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e illogicità manifesta; carenza e contraddittorietà della motivazione; mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione. In particolare, ha sostenuto che un successivo esame bioimpedenziometrico eseguito presso una struttura ospedaliera aveva rilevato una massa grassa del 22%, evidenziando l'erroneità del dato concorsuale, e che il provvedimento non indicava metodologia, strumentazione e ulteriori parametri fisici utilizzati. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ammissione al corso di formazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo dirimente l'assenza di un principio di prova sull'inattendibilità dell'accertamento eseguito dalla commissione. Il diverso risultato dell'esame privato, effettuato 21 giorni dopo la visita concorsuale, non è stato ritenuto idoneo a mettere in dubbio il dato amministrativo, poiché la percentuale di massa grassa è un parametro variabile nel breve periodo in relazione ad alimentazione, attività fisica e modificazioni dello stile di vita. Un esame di controllo eseguito a pochi giorni di distanza avrebbe potuto costituire elemento utile per dubitare dell'esattezza dell'accertamento concorsuale, ma tale presupposto non ricorreva. Il giudice ha richiamato il principio di irripetibilità delle prove concorsuali, posto a garanzia della par condicio e dell'imparzialità, escludendo che una diversa misurazione effettuata in altro momento costituisca, di per sé, sintomo di difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà o irragionevolezza. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione numerica del giudizio di inidoneità, trattandosi di un accertamento fondato su dati espressi in termini numerici. Il sindacato giurisdizionale sugli accertamenti psico-fisici è stato ritenuto ammissibile solo in presenza di macroscopici ed evidenti profili di illogicità, travisamento o deviazione della funzione, sorretti da allegazioni fattuali e da un ragionevole principio di prova; le generiche deduzioni circa una postura errata durante l'esame non soddisfacevano tale onere. La domanda risarcitoria non è stata accolta in quanto presupponeva l'illegittimità dell'esclusione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
percentuale di massa grassa del 26,1% superiore ai limiti (24,2%) in soggetto con IMC del 27,87
Disciplina i parametri fisici rilevanti per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare; il giudizio fondato sul superamento del limite di massa grassa è sindacabile solo in presenza di concreti elementi indicativi dell'inaffidabilità dell'accertamento.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità, attraverso il principio di irripetibilità delle prove concorsuali, impone di valorizzare gli accertamenti svolti nella procedura e impedisce di considerarli erronei sulla base di misurazioni eseguite in tempi e contesti diversi, in assenza di specifici elementi di prova.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente insieme alle censure di violazione di legge e carenza di motivazione; la sentenza non ravvisa una violazione riconducibile a tale parametro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Negli accertamenti psico-fisici concorsuali, il giudizio della commissione medica è sindacabile quando il candidato fornisca allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova circa macroscopiche illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o deviazione della funzione; non è sufficiente una contestazione generica dell'attendibilità della misurazione.
- Una diversa misurazione di un parametro corporeo variabile, effettuata in altro momento e in altro contesto, non dimostra di per sé l'erroneità dell'accertamento concorsuale, poiché il parametro può modificarsi nel breve periodo per effetto di alimentazione, attività fisica o cambiamenti dello stile di vita.
- La verificazione giudiziale dell'accertamento medico concorsuale può essere disposta quando l'esame di controllo sia temporalmente vicino a quello amministrativo e fornisca elementi concreti per dubitare dell'esattezza del primo accertamento, unitamente a profili immediatamente percepibili di illogicità o travisamento.
- Il principio di irripetibilità delle prove concorsuali, funzionale alla par condicio dei candidati e al principio di imparzialità, impedisce di sostituire l'accertamento eseguito nella procedura con una misurazione successiva svolta fuori dal contesto concorsuale, salvo la presenza di specifici e comprovati elementi di inattendibilità.
- Quando il giudizio di inidoneità è fondato sul superamento numerico di un parametro fisico predeterminato dalla normativa, la motivazione può ritenersi sufficiente mediante l'indicazione del dato rilevato e del limite applicabile, senza necessità di ulteriori argomentazioni non richieste dalla natura dell'accertamento.
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