Cassazione Penale, Sentenza n. 17531/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, con incidente di esecuzione, l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati con due sentenze esecutive emesse dalla Corte di appello di Catania (sentenze del 22/05/2019 irrevocabile 24/02/2021 e del 02/10/2014 irrevocabile 20/03/2015). La difesa ha sostenuto che la continuazione sussisteva anche tra il reato in materia di stupefacenti già ritenuto in continuazione e l'ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa, quest'ultima rimasta fuori dalla precedente valutazione perché "non oggetto di richiesta né nell'atto di gravame né nella discussione finale". Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'istanza inammissibile per preclusione processuale, ritenendo che la questione fosse già stata decisa dal giudice della cognizione e quindi assoggettata al divieto del ne bis in idem.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la pronuncia di primo grado (G.i.p. Tribunale di Catania 16/03/2017, confermata dalla Corte d'appello 22/05/2019) avesse già deciso il quadro sanzionatorio: aveva previsto pene distinte per i due reati e aveva unificato (per continuazione) soltanto il reato in materia di stupefacenti con un altro reato omogeneo già giudicato con la sentenza del 02/10/2014, implicando l'esclusione della continuazione tra gli ulteriori reati. Questa statuizione irrevocabile ha quindi precluso una nuova valutazione in sede di esecuzione. Per l'inammissibilità, la Cassazione ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Usato per richiamare la preclusione dell'esame in sede di esecuzione quando la questione sulla continuazione sia già stata decisa con statuizione irrevocabile dal giudice della cognizione (divieto di riapertura per ne bis in idem).
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per statuire la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata per individuare la fattispecie di associazione mafiosa che figura tra i reati oggetto delle decisioni; la valutazione della sua eventuale continuazione con altri reati è stata ritenuta già risolta dal giudice di merito.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale in materia di stupefacenti richiamata tra i reati considerati; la Corte ha rilevato che la continuazione tra reati omogenei in materia di stupefacenti era già stata riconosciuta nel giudicato.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel contesto della determinazione della pena e degli aumenti per il concorso e la continuazione: la pronuncia di merito aveva determinato la pena complessiva con l'aumento ex art. 81, consolidando così la decisione sul punto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citata come riferimento per l'eventuale esclusione dell'applicazione di determinate condizioni favorevoli; la Corte di cassazione ha specificato che le condizioni previste da quella sentenza non ricorrevano, giustificando la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se un giudice della cognizione ha già deciso in modo definitivo sulla sussistenza o meno della continuazione tra reati, l'istanza di unificazione o di riconoscimento della continuazione proposta in sede di esecuzione è inammissibile per preclusione (ne bis in idem).
- La determinazione di pene distinte e la contestuale unificazione solo di taluni reati implica, in assenza di diverso espresso accertamento, l'esclusione della continuazione tra gli altri reati; tale decisione, una volta irrevocabile, impedisce una nuova valutazione in sede esecutiva.
- In ricorso per cassazione contro ordinanze del giudice dell'esecuzione che dichiarano l'inammissibilità per preclusione, il gravame deve mostrare che la questione non sia stata effettivamente decisa dal giudice di merito o che vi sia stata omessa valutazione; altrimenti le censure risultano aspecifiche e manifestamente infondate.
- La parte soccombente in ricorso per cassazione può essere condannata alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte verifica inoltre se ricorrono condizioni per mitigare o escludere tale condanna (es. riferimenti a pronunce costituzionali), e le applica se pertinenti.
- Per far valere in sede di esecuzione una diversa ricostruzione della continuazione è necessario dimostrare che non esisteva una statuizione irrevocabile sul punto o che la precedente decisione era affetta da vizi tali da non produrre preclusione.
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