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Sentenza

Sentenza del 18/10/2018 n. 2405 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Dichiarazione tributaria - quadro RW - conto corrente estero intestato al solo coniuge - obbligo di dichiarazione da parte dell'altro coniuge disponente bonifico Italia su estero - non sussiste. Processo tributario - decisione su identica controversia - periodi d'imposta diversi - valenza persuasiva - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha escluso la sanzionabilità della contribuente, ritenendo che il semplice ordine di bonifico proveniente da un conto italiano cointestato non dimostri, di per sé, la titolarità o la disponibilità giuridica o effettiva del conto estero intestato esclusivamente al coniuge. È stata inoltre riconosciuta valenza persuasiva alle precedenti decisioni favorevoli relative alla medesima questione, anche se riferite a periodi d'imposta diversi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva disposto, dal conto corrente cointestato con il marito in Italia, un bonifico verso un conto corrente estero intestato esclusivamente al coniuge. L'Ufficio aveva ritenuto che tale operazione dimostrasse una disponibilità, anche indiretta, del conto estero e imponesse alla contribuente l'obbligo di indicarlo nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. La contribuente ha contestato la sanzione sostenendo di non essere titolare né effettiva disponente del conto estero.

Norme richiamate

  • Quadro RW della dichiarazione dei redditi

    L'obbligo dichiarativo riguarda le attività finanziarie estere detenute o effettivamente disponibili dal contribuente. Il mero trasferimento di denaro verso un conto estero intestato esclusivamente a un'altra persona non è sufficiente, senza ulteriori elementi, a dimostrare tale disponibilità.

  • Normativa sulle sanzioni per omessa o incompleta compilazione del quadro RW

    La sanzione non può essere applicata in assenza della prova che il contribuente fosse titolare, cointestatario o effettivo disponente dell'attività finanziaria estera non dichiarata.

  • Principio della valenza persuasiva dei precedenti nel processo tributario

    Decisioni riguardanti la stessa controversia sostanziale, ma periodi d'imposta differenti, non vincolano automaticamente il giudice, ma possono orientarne il convincimento e assumere significativo rilievo persuasivo.

Massime di principio

  • La mera provenienza di un bonifico da un conto italiano cointestato non prova automaticamente che il contribuente disponga del conto estero destinatario, se quest'ultimo è intestato esclusivamente a un'altra persona.
  • Per applicare una sanzione relativa al quadro RW occorrono elementi concreti che dimostrino la titolarità, la cointestazione o la disponibilità effettiva dell'attività finanziaria estera; il solo rapporto con il titolare formale non è sufficiente.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla disponibilità effettiva del conto estero e non sul singolo movimento finanziario considerato isolatamente.
  • Precedenti favorevoli relativi ad altri periodi d'imposta possono essere utilizzati come argomento persuasivo, anche se non hanno efficacia automaticamente vincolante.

Testo integrale

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