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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23745/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna deducendo: 1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. nonostante il risarcimento del danno e la remissione di querela; 2) sospensione del giudizio per la pendenza della questione sulla procedibilita' d'ufficio del delitto di danneggiamento aggravato quando commesso su cose esposte alla pubblica fede, con richiesta di adeguata valutazione in ragione della possibile incidenza sulla procedibilita' del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto decisiva la modifica normativa sopravvenuta introdotta dal D.lgs. 31/2024 che ha reso procedibile a querela il danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede (parificando il regime a quello previsto per il furto aggravato). Alla luce di tale intervento e dell'avvenuta remissione della querela nel corso del processo, il reato contestato ai sensi dell'art. 635 c.p. e' stato dichiarato estinto per remissione di querela e la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio quanto a quel capo, con condanna delle spese a carico del querelato. Quanto al residuo capo, costituito dalla contravvenzione prevista dall'art. 4 L.110/75, la Corte di Cassazione ha rideterminato direttamente la sanzione, fissandola in euro 800 di ammenda (pena base euro 1.200 ridotta ai sensi del 62 bis), annullando senza rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di impugnazione relativo a presunta violazione delle norme sul vizio di motivazione; la Corte non ha ritenuto necessario accogliere il rilievo perché ha risolto il caso applicando la norma sopravvenuta.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Attenuante richiamata dal ricorrente in ragione del risarcimento del danno e della remissione di querela; la decisione ha comunque deciso per l'estinzione del reato in base alla remissione dopo la modifica della procedibilita'.

  • art. 635 cod. pen.

    Nei casi previsti dal primo comma, nonche' dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto e' punibile a querela della persona offesa

    La Corte ha interpretato e applicato la modifica introdotta dal D.lgs. 31/2024 disponendo che, per i fatti commessi su cose esposte alla pubblica fede, la procedibilita' e' a querela; l'avvenuta remissione di querela ha quindi estinto il reato.

  • art. 625 cod. pen.

    Richiamato come riferimento per la nozione di 'cose esposte alla pubblica fede' e per l'equiparazione con il regime del furto aggravato previsto dall'art. 625 n.7.

  • D.lgs. 31/2024

    Intervento legislativo sopravvenuto che ha modificato il regime di procedibilita' per talune ipotesi di danneggiamento, rendendole procedibili a querela e incidendo direttamente sull'efficacia della remissione di querela nei procedimenti in corso.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel principio per cui la remissione della querela, ove la legge preveda la procedibilita' a querela, determina l'obbligo di dichiarare la non procedibilita' (estinzione del reato) se non sussistono aggravanti speciali.

Massime di principio

  • Se nel corso del processo interviene una norma che rende un reato procedibile a querela e la querela e' stata rimessa, il reato puo' estinguersi per remissione e questo principio si applica anche ai processi in corso con la norma sopravvenuta piu' favorevole al reo.
  • La norma sopravvenuta piu' favorevole al reo si applica retroattivamente nel procedimento in corso quando incide sul regime di procedibilita' (cd. principio di favore per il reo).
  • La Cassazione, nei casi di contravvenzione o di questioni sanzionatorie di competenza del giudice di merito, puo' rideterminare direttamente la pena se e' possibile farlo sulla base degli elementi processuali (art. 620 lett. l) c.p.p.), evitando il rinvio.
  • La remissione di querela rimane uno strumento efficace per il soggetto offeso: se la legge richiede la querela per la procedibilita', la remissione porta all'estinzione del reato salvo che non sussistano circostanze aggravanti speciali che dispongano diversamente.
  • In presenza di modifiche normative riguardanti la procedibilita', e' importante verificare tempestivamente l'effetto sulla posizione dell'imputato e valutare la possibilita' di remissione o composizione del danno per ottenere vantaggi processuali o estinzione del reato.
  • Le pretese di violazione di motivazione o di omissione di attenuanti possono essere superate dall'applicazione di norme sopravvenute che incidono direttamente sul regime sostanziale o procedurale del reato.

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