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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34485/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Due censure principali: 1) violazione dell'art. 324 c.p.p. per aver dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dall'indagato non proprietario dei beni sequestrati (autovetture intestate a terzi e immobile intestato a terzi); 2) violazione dell'art. 76, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 602/1973 (nella formulazione introdotta dall'art. 52, comma 1, lett. g) d.l. 69/2013) con riguardo alla non confiscabilità della cosiddetta prima casa, essendo l'immobile in Crotone in comunione con il fratello.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo alla luce del principio stabilito dalle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 15/2025): l'indagato non proprietario dei beni può proporre riesame solo se allega un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione; nel caso concreto il ricorrente aveva limitato la sua pretesa alla mera restituzione di beni di terzi, senza dimostrare un interesse concreto correlato alla propria posizione, quindi il riesame è inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'orientamento maggioritario: il limite di cui all'art. 76 d.P.R. n. 602/1973 riguarda soltanto le espropriazioni dell'Erario per debiti tributari e non si applica alla confisca penale né al sequestro preventivo finalizzato alla confisca; dunque non impedisce il sequestro o la confisca, nemmeno se il bene è in comunione, potendo essere sequestrata la quota corrispondente al profitto del reato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiama le norme sulla procedura cautelare e sul riesame; la Corte ha valutato l'ammissibilità del riesame alla luce della giurisprudenza e del principio delle Sezioni Unite che richiede un interesse concreto e attuale dell'indagato non proprietario.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'impugnazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ricorda che l'indagato non titolare dei beni può essere astrattamente legittimato ma l'ammissibilità richiede l'allegazione di un interesse concreto e attuale.

  • art. 76, comma 1, lett. a) d.P.R. 29/09/1973 n. 602 (testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g) d.l. 69/2013)

    La disposizione limita l'espropriazione immobiliare da parte del fisco per debiti tributari (riguardando l'unico immobile di proprietà del debitore), ma non è applicabile al procedimento penale: non impedisce sequestro o confisca penale e non tutela la 'prima casa' nel senso invocato dall'indagato.

  • art. 2740 cod. civ.

    Richiamato come principio generale secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni, giustificando la non estensione del limite di impignorabilità previsto dall'art. 76 DPR 602/1973 al processo penale.

  • Sezioni Unite - informazione provvisoria n. 15/2025

    La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione

    Principio giurisprudenziale vincolante ai fini dell'ammissibilità del riesame proposto da indagati non proprietari: serve una specifica allegazione di interesse concreto e attuale, non una generica richiesta di restituzione di beni intestati a terzi.

Massime di principio

  • Un indagato che non è proprietario del bene sequestrato può proporre istanza di riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale collegato alla rimozione del vincolo sulla sua situazione personale (non basta la mera aspirazione a ripristinare il patrimonio familiare).
  • Il limite di impignorabilità previsto dall'art. 76 d.P.R. n. 602/1973 si applica esclusivamente alle espropriazioni fiscali per debiti tributari e non costituisce un ostacolo al sequestro o alla confisca penale, né tutela automaticamente la cosiddetta "prima casa" nel procedimento penale.
  • In caso di beni in comunione o intestati a terzi, è possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di una quota dell'immobile corrispondente al profitto del reato; il vincolo può essere limitato alla misura del profitto.
  • Nelle istanze difensive avverso il sequestro, è strategico allegare fatti e circostanze che dimostrino il nesso diretto tra la rimozione del vincolo e la posizione giuridica dell'indagato (es. diritti reali sul bene, effetto sulla capacità difensiva, assenza di elementi che collegano il bene al reato).
  • Le questioni interpretative rilevanti (es. legittimazione ad impugnare senza titolo di proprietà) possono essere risolte dalle Sezioni Unite; fino a pronunce vincolanti, l'orientamento maggioritario richiede l'allegazione dell'interesse concreto.

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