Cassazione Penale, Sentenza n. 27303/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un indagato sottoposto agli arresti domiciliari per quattro ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ex art. 318 c.p. Dopo che il GIP aveva negato l'autorizzazione alle visite della madre ottuagenaria per asserite esigenze cautelari e pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale del riesame aveva invece escluso un concreto rischio di inquinamento probatorio, ma aveva comunque autorizzato i contatti con la madre solo per tre giorni a settimana, due ore per incontro. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la limitazione fosse irragionevole e non coerente con la stessa affermazione di insussistenza del pericolo di inquinamento della prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che le restrizioni aggiuntive che inaspriscono la misura degli arresti domiciliari hanno autonoma efficacia afflittiva e sono quindi autonomamente sindacabili anche in cassazione. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata aveva escluso in motivazione ogni concreto pericolo di inquinamento probatorio legato al rapporto madre-figlio, ma nel dispositivo aveva comunque imposto una forte limitazione alle visite, senza fornire alcuna giustificazione motivazionale per tale restrizione. Per questo l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Roma, sezione riesame, per una nuova valutazione sul punto ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 318 c.p.
è il titolo di reato per cui l'indagato era sottoposto alla misura cautelare; la sentenza non affronta il merito del reato ma solo la misura cautelare.
art. 309, co. 7, c.p.p.
è la norma che regge il rinvio al Tribunale del riesame competente per il nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
art. 626 c.p.p.
richiamato nelle conclusioni del pubblico ministero, senza sviluppi decisivi nella motivazione riportata.
Massime di principio
- Le limitazioni ulteriori che incidono in senso afflittivo sulla misura degli arresti domiciliari non sono meri aspetti accessori, ma prescrizioni autonome e autonomamente impugnabili.
- Quando il giudice esclude in motivazione la sussistenza di un concreto pericolo cautelare, non può poi mantenere nel dispositivo restrizioni incompatibili con tale premessa senza una specifica e coerente giustificazione.
- Il controllo di legittimità può investire anche le prescrizioni accessorie o aggiuntive della misura cautelare personale, se esse incidono concretamente sulla libertà personale.
- In materia cautelare, il provvedimento deve presentare coerenza tra motivazione e dispositivo: la mancanza di giustificazione per una restrizione comporta vizio rilevante e può determinare l'annullamento con rinvio.
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