Cassazione Penale, Sentenza n. 11215/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso al ricorrente (per episodio del 21/06/2023 in cui il ricorrente avrebbe cagionato lesioni a Vincenzo Elia Forgione) e censura per omessa decisione sulla richiesta, formulata in subordine, di detenzione domiciliare. Il ricorso articolava due motivi: (i) violazione e erronea interpretazione dell'art.47 Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che le violazioni non erano gravi e che il ricorrente aveva tenuto complessivamente una condotta rieducativa; (ii) omessa motivazione rispetto alla richiesta subordinata di detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha respinto il primo motivo ritenendo che la revoca dell'affidamento fosse adeguatamente motivata dal Tribunale di sorveglianza, alla luce delle lesioni cagionate il 21/06/2023, della inverosimiglianza delle giustificazioni dell'affidato, del mancato ricorso alle forze dell'ordine e della condotta violenta. Ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta subordinata di detenzione domiciliare né per dichiararla inammissibile né per valutarne l'idoneità a contenere la pericolosità del condannato. Per questo la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al punto relativo alla detenzione domiciliare e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio su quella richiesta, lasciando al giudice di merito la piena autonomia decisionale per colmare la lacuna motivazionale.
Norme richiamate
art.47 Ord. pen.
La norma è stata interpretata come fonte della disciplina sulla revoca delle misure alternative: la revoca è legittima quando la condotta del beneficiario risulta incompatibile con gli scopi rieducativi della misura.
art.51-ter Ord. pen.
Richiamato come base per il decreto di sospensione cautelativa dell'affidamento; consente misure cautelari in presenza di comportamenti che rendono incerta la continuazione della misura alternativa.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per indicare i limiti entro i quali sono stati riprodotti i motivi del ricorso in cassazione.
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso in cassazione invocati: violazione di legge e vizio di motivazione (lett. b)) e carenza o contraddittorietà della motivazione (lett. e)).
Giurisprudenza: Sez.1, n.16442 del 10/2/2010 (Pennacchio) e Sez.1, n.21274 del 9/4/2002 (Delogu)
Affermano il principio secondo cui la richiesta di detenzione domiciliare è ammissibile anche se formulata in subordine all'affidamento in prova, poiché i presupposti prognostici sono comuni e non richiedono un autonomo accertamento.
Massime di principio
- Una condotta violenta commessa durante la fruizione di una misura alternativa (anche se sostenuta come atto di difesa) può legittimare la revoca se il giudice ritiene le giustificazioni inverosimili e rileva omissioni rilevanti (es. mancata denuncia, menzogne ai sanitari).
- In Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione di merito dei fatti già esaminati dal giudice di merito; il ricorso per violazione di legge non può sostituirsi a una diversa valutazione probatoria correttamente motivata dal giudice a quo.
- La richiesta di una misura alternativa formulata in subordine (es. detenzione domiciliare posta in subordine all'affidamento) è ammissibile anche se proposta tardivamente in udienza e il giudice è obbligato a pronunciarsi esplicitamente su tale richiesta, anche per dichiararla inammissibile; l'omessa decisione è motivo di annullamento e rinvio.
- Quando la Corte di cassazione accerta una lacuna motivazionale su un punto specifico, può annullare limitatamente a quella parte e rinviare al giudice di merito per colmare la carenza, lasciando al giudice la discrezionalità sulla valutazione del nuovo elemento.
- Nel valutare la compatibilità di una misura alternativa con gli scopi rieducativi, il giudice tiene conto non solo dell'episodio isolato, ma anche del comportamento complessivo dell'affidato e della attendibilità delle sue giustificazioni.
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