Sentenza n. 3205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 3242 del 15 aprile 2025 resa nel giudizio r.g. n. 10024/2022, con la quale è stata riformata la sentenza del T.A.R. Sardegna n. 679/2022 per la declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a. della deliberazione n. 50 del 4 agosto 2025 del Consiglio Comunale del Comune di Pula, con la quale è stato adottato il piano urbanistico comunale (PUC) in adeguamento al PAI e al PPR e di tutti gli elaborati allegati alla suddetta deliberazione costituenti il piano oltre che del piano medesimo; ovvero, in via subordinata, per l’annullamento, ai sensi dell’art. 29 c.p.a. degli stessi atti sopra menzionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Pula n. 50 del 4 agosto 2025, recante la nuova adozione del PUC e la destinazione urbanistica delle aree già interessate dal piano di lottizzazione Massa-Comparini
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario lottizzante)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha agito in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3242/2025, deducendo che la nuova deliberazione comunale avrebbe eluso o violato il giudicato, in quanto la motivazione adottata non avrebbe realmente considerato la posizione degli originari sottoscrittori della convenzione di lottizzazione e l’affidamento qualificato derivante dalla precedente destinazione edificatoria. In particolare, ha contestato il richiamo agli artt. 64, 74 e 75 delle NTA del PPR, ritenuto inconferente perché riferito alle nuove espansioni e non alla sorte di aree già destinate all’edificazione; ha evidenziato che il PPR era già vigente quando il Comune aveva adottato il precedente piano generale, che le opere di urbanizzazione erano state in parte realizzate e che la nuova destinazione agricola avrebbe comportato la perdita degli investimenti effettuati e un danno stimato in euro 21.820.000. Ha inoltre dedotto, in via subordinata, l’illegittimità degli atti per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 64, 74 e 75 delle NTA del PPR, illogicità, difetto di motivazione, disparità di trattamento e violazione del principio di proporzionalità, chiedendo la conversione dell’azione e la rimessione della controversia al TAR Sardegna.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di ottemperanza. La sentenza n. 3242/2025 aveva imposto al Comune una motivazione puntuale e rafforzata sulla scelta di non confermare la precedente destinazione urbanistica, senza però comprimere l’ampia discrezionalità pianificatoria dell’amministrazione. La deliberazione n. 50/2025 ha assolto tale obbligo, poiché ha indicato specificamente che la lottizzazione non aveva avuto attuazione irreversibile, che l’area non era adeguatamente adiacente all’urbanizzazione esistente, che la destinazione proposta non era coerente con il fabbisogno abitativo, con la necessità di completamento e omogeneizzazione del tessuto urbano, con l’integrazione dei servizi e con la rigenerazione dell’insediamento prescritta dagli artt. 64, 74 e 75 delle NTA del PPR. Il giudice ha quindi escluso l’elusione o violazione del giudicato, ritenendo rispettato il vincolo conformativo imposto dalla precedente sentenza. Ha invece accolto la domanda subordinata di conversione del rito: le censure rivolte contro la legittimità sostanziale della nuova deliberazione comunale non appartengono al giudizio di ottemperanza, ma devono essere fatte valere con autonoma azione di annullamento davanti al TAR Sardegna. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, c.p.a.
Disciplina i poteri del giudice dell’ottemperanza, compresa la declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 31 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità o inefficacia degli atti comunali per violazione o elusione del giudicato.
art. 29 c.p.a.
Individua l’azione di annullamento proposta in via subordinata contro i vizi di legittimità della nuova deliberazione.
art. 32, comma 2, c.p.a.
il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali
Consente di qualificare e convertire l’azione in base al suo contenuto sostanziale; le censure di legittimità della nuova deliberazione sono state convertite in azione impugnatoria da riproporre davanti al TAR competente.
art. 64 NTA del PPR
Ricercare la rigenerazione dell’insediamento urbano in tutte le sue componenti costitutive spaziali e figurative, a partire dalle matrici ambientali e storiche che ne determinano la configurazione
Utilizzato dal Comune per motivare la scelta di non prevedere una nuova espansione residenziale in un’area ritenuta agricola e non coerente con la rigenerazione dell’insediamento urbano.
art. 74, comma 1, lettera a), NTA del PPR
potranno essere individuate nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi, nell’orizzonte temporale decennale, non soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell’esistente
Richiamato come parametro per escludere la conferma della destinazione edificatoria, in ragione della non adiacenza dell’area all’urbanizzazione esistente e dell’incidenza sul fabbisogno abitativo.
art. 75, comma 1, lettera a), NTA del PPR
Richiamato per giustificare la priorità attribuita al completamento dell’impianto urbano e all’omogeneizzazione del tessuto edilizio.
art. 75, comma 1, lettera b), NTA del PPR
gli interventi di nuova espansione saranno orientati alla integrazione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire differenti livelli di centralità urbana
Richiamato per sostenere che lo sviluppo residenziale nell’area non avrebbe assicurato l’integrazione plurifunzionale e il rafforzamento dei servizi e delle attrezzature collettive.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve verificare se l’amministrazione abbia rispettato il vincolo conformativo derivante dal giudicato, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle pianificatorie dell’amministrazione quando il giudicato lasci integra l’ampia discrezionalità urbanistica dell’ente.
- Quando una precedente sentenza impone una motivazione rafforzata sulla scelta urbanistica di modificare la destinazione di un’area già interessata da una convenzione di lottizzazione, l’amministrazione adempie al giudicato se espone in modo puntuale le ragioni urbanistiche, territoriali e normative per le quali non ritiene confermabile la destinazione precedente.
- La scadenza o perdita di efficacia di un piano di lottizzazione non elimina necessariamente ogni rilievo della posizione degli originari sottoscrittori: l’amministrazione conserva il potere pianificatorio, ma deve considerare specificamente tale posizione e motivare adeguatamente la scelta di imprimere una destinazione completamente diversa.
- Le contestazioni relative alla legittimità sostanziale di un nuovo atto amministrativo adottato dopo il giudicato devono essere proposte con l’azione di annullamento e non possono essere esaminate, come tali, nel giudizio di ottemperanza.
- Ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., il giudice può qualificare e convertire l’azione in base ai suoi elementi sostanziali, disponendo la riproposizione dell’azione impugnatoria davanti al giudice competente quando la domanda proposta contiene censure di legittimità estranee all’oggetto proprio dell’ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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