Sentenza del 21/11/2017 n. 1657 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Deducibilità delle condizioni di inagibilità e degrado dell'immobile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata respinta. L'avviso di accertamento è stato ritenuto valido perché fondato sulle risultanze catastali, nonostante la mancata allegazione della delibera comunale e la dedotta inagibilità o situazione di degrado dell'immobile. Tali condizioni non potevano essere esaminate per la prima volta nel giudizio contro l'avviso ICI, in assenza di una tempestiva impugnazione della rendita catastale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento sostenendo, da un lato, che non fosse stata allegata la delibera comunale di approvazione dell'ICI e delle relative aliquote e, dall'altro, che l'immobile fosse in condizioni di degrado e inagibilità, circostanze idonee, secondo la sua prospettazione, a incidere sulla base imponibile o sull'imposta dovuta. La sentenza ha ritenuto che l'omessa allegazione della delibera non invalidasse l'atto, poiché la delibera ha natura generale, normativa e sostanzialmente tariffaria e regolamentare. Quanto alle condizioni dell'immobile, il contribuente avrebbe dovuto contestare previamente la rendita catastale, deducendone l'erroneità in ragione del degrado e dell'inagibilità, anziché far valere tali circostanze direttamente contro l'avviso ICI.
Norme richiamate
Disciplina dell'ICI e delibere comunali sulle aliquote
La delibera comunale che determina l'imposta e le relative aliquote ha portata generale e natura sostanzialmente normativa, tariffaria e regolamentare. Per questo motivo la sua mancata allegazione all'avviso di accertamento non ne determina, di per sé, l'invalidità.
Disciplina catastale della rendita dell'immobile
Le caratteristiche oggettive dell'immobile, inclusi degrado e inagibilità, devono essere fatte valere mediante impugnazione della rendita catastale quando se ne contesti la correttezza. Se la rendita non viene tempestivamente contestata, l'amministrazione può utilizzarla come base per l'accertamento ICI.
Massime di principio
- Nel contestare un tributo fondato su dati catastali, occorre distinguere tra vizi propri dell'avviso di accertamento e contestazioni relative alla rendita catastale: queste ultime devono essere rivolte tempestivamente contro l'atto catastale.
- Le condizioni di degrado, inutilizzabilità o inagibilità dell'immobile non consentono normalmente di disapplicare la rendita catastale direttamente nel giudizio contro l'accertamento, se la rendita è divenuta definitiva.
- La mancata allegazione di un atto generale, come una delibera comunale sulle aliquote, non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, soprattutto quando il contenuto dell'atto è conoscibile e non riguarda una situazione individuale.
- Per ottenere una riduzione o esclusione dell'imposta occorre rispettare il corretto procedimento: contestare la rendita catastale, oppure presentare le specifiche dichiarazioni o istanze previste per l'inagibilità, nei casi e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile.
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