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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10959/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, sul lastrico solare del ricorrente, di un volume chiuso con tamponamenti in muratura e struttura lignea, parzialmente sovrastante il parapetto della terrazza di proprietà dei resistenti. Questi ultimi hanno sostenuto che l'opera impedisse l'esercizio del loro diritto di veduta e violasse la distanza legale prevista dall'art. 907 c.c.; hanno inoltre dedotto che la costruzione fosse posta in appoggio al parapetto, in violazione dell'art. 877 c.c. Dopo diffide e una parziale modifica dell'opera, hanno agito in giudizio chiedendo il ripristino della veduta, mediante arretramento del manufatto di almeno tre metri dal confine, o in subordine la demolizione del muro costruito in appoggio. Il convenuto ha negato l'esistenza della servitù di veduta e ha sostenuto che l'opera fosse in aderenza e conforme alle norme edilizie locali. In primo grado la domanda è stata accolta. In appello la decisione è stata solo parzialmente riformata: è stata confermata la tutela della veduta, ma limitatamente al tratto terminale del parapetto ritenuto idoneo a integrare una veduta diretta e obliqua. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 948, 949, 2697 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la domanda fosse stata erroneamente qualificata come actio confessoria servitutis invece che come actio negatoria servitutis e che la servitù di veduta non fosse stata provata; 2) violazione degli artt. 900, 905 e 907 c.c., contestando la qualificazione del parapetto come veduta, la sufficienza delle sue caratteristiche di altezza e spessore e l'idoneità del tratto finale individuato dalla corte territoriale; 3) violazione dell'art. 871 c.c., per non avere la corte d'appello applicato le norme urbanistiche locali che avrebbero consentito la sopraelevazione in aderenza; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c., per l'omessa rideterminazione delle spese di primo grado nonostante la parziale riforma della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso e ha rigettato gli altri tre. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di primo grado, rilevando che la corte d'appello, avendo parzialmente riformato la decisione di prime cure, avrebbe dovuto procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione complessiva delle spese dei due gradi secondo il criterio della soccombenza globale. Il giudice di rinvio è stato individuato nella Corte di appello di Bari in diversa composizione, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione dell'azione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di azione negatoria e di accertamento del diritto reale; la Corte osserva invece che la domanda era stata accolta sulla base dell'usucapione della servitù.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di onere della prova della servitù; la Corte ritiene infondato il motivo perché la servitù è stata ritenuta provata per usucapione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare un'erronea qualificazione della domanda; la Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 900 c.c.

    Norma richiamata per definire la nozione di veduta.

  • art. 905 c.c.

    Richiamato in relazione alla tutela delle vedute e alla distanza tra costruzioni.

  • art. 907 c.c.

    Norma centrale: la costruzione è stata ritenuta realizzata in violazione della distanza dovuta rispetto a una veduta esistente e tutelata.

  • art. 877 c.c.

    Richiamato nella lite di merito quanto alla costruzione in appoggio al parapetto.

  • art. 871 c.c.

    Invocato per sostenere la prevalenza delle norme urbanistiche locali; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento dell'obbligo di regolare le spese in base alla soccombenza complessiva; la sua violazione è stata riconosciuta con riguardo al mancato riesame delle spese di primo grado.

Massime di principio

  • Quando la domanda relativa a una servitù di veduta è accolta perché il giudice accerta il possesso ultraventennale e dunque l'acquisto per usucapione, la censura che contesti la mancanza di prova formale del titolo non è fondata se la motivazione della sentenza dà conto in modo espresso dell'usucapione.
  • La nozione di veduta richiede un affaccio che il giudice di merito può apprezzare in concreto, verificando se le caratteristiche dell'apertura o del parapetto consentano una inspectio e prospectio comode e sicure; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una diversa ricostruzione del fatto.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Se il giudice d'appello riforma, anche solo parzialmente, la decisione di primo grado, ha il potere-dovere di rideterminare d'ufficio le spese di entrambi i gradi secondo una valutazione unitaria e complessiva della soccombenza; l'omissione di tale nuova regolazione integra vizio censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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