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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35446/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vitucci era stato condannato dal Tribunale di Forlì (22/06/2022) per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 (rientro abusivo nel Comune da cui era stato allontanato con provvedimento del Questore) per un fatto del 17/09/2018. La Corte d'Appello di Bologna (21/09/2023) aveva confermato la condanna (5 mesi di arresto), ritenendo inapplicabile l'estinzione per prescrizione in ragione della vigenza della "legge Orlando" (2017) che aveva sospeso la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, e negando le circostanze attenuanti generiche per i numerosi precedenti dell'imputato. Vitucci ha proposto ricorso per cassazione denunciando errata applicazione di legge e vizio di motivazione, invocando in particolare l'estinzione per prescrizione e la revisione del trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti/sanzioni sostitutive).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mera reiterazione delle doglianze già esaminate in appello. Ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina della "legge Orlando" (vigenza 3/8/2017-31/12/2019) al reato commesso il 17/09/2018, con conseguente sospensione/"cessazione del corso" della prescrizione in sede di impugnazione nella misura prevista dalla norma. Ha anche considerato generiche e non fondate le censure relative al trattamento sanzionatorio, dal momento che la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti in base alla personalità e ai precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011

    Norma sostanziale che disciplina il reato di rientro abusivo in comune da cui si è stati allontanati. La Corte ha applicato questa fattispecie per qualificare il fatto commesso il 17/09/2018.

  • legge "Orlando"

    legge n. 103/2017; modifica art. 159 cod. pen. (secondo comma) — vigenza 3/8/2017 - 31/12/2019

    Ha introdotto una causa di sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado: la Corte ha ritenuto applicabile questa disciplina ai reati commessi nel periodo 3/8/2017 - 31/12/2019 (quindi al fatto del 17/09/2018), con effetto di prolungamento dei termini utili per la celebrazione del giudizio di secondo grado.

  • legge n. 3/2019

    abrogazione parziale della disciplina "Orlando"; entrata in vigore 10/01/2020

    È intervenuta successivamente introducendo un diverso (più gravoso) assetto; la Corte ha ritenuto che tale abrogazione non produca effetti retroattivi tali da cancellare l'applicabilità della disciplina "Orlando" ai fatti commessi nel periodo rilevante.

  • legge n. 134/2021

    introduzione istituto dell'improcedibilità

    Disciplina successiva e di diversa natura (processuale, non sostanziale); non ritenuta favorevole retroattivamente rispetto alla disciplina Orlando per i fatti del periodo 2017-2019.

  • codice penale

    art. 161-bis (cessazione del corso della prescrizione); art. 159 (sospensione del corso della prescrizione)

    La Corte si è avvalsa dell'ermeneutica offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 2629/2023 e altri precedenti) per definire il dies a quo di applicabilità dell'istituto della cessazione/sospensione della prescrizione, ritenendo applicabile la disciplina "Orlando" per i fatti compresi nel range temporale indicato.

  • codice di procedura penale

    art. 544 (termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado)

    Rilevante per la determinazione del periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla disciplina citata: la sospensione decorre dal termine previsto per il deposito delle motivazioni fino alla pronuncia del giudizio successivo, per un periodo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi secondo la legge Orlando.

  • legge n. 689/1981

    Richiamata in sede di discussione sul possibile ricorso a sanzioni sostitutive; la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche.

  • codice di procedura penale

    Prevede la sanzione pecuniaria da imporre in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha irrogato euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va valutata l'applicabilità della disciplina introdotta dalla cosiddetta "legge Orlando": essa può sospendere il decorso della prescrizione in sede di impugnazione e quindi rendere inefficace la declaratoria di estinzione per prescrizione se il periodo rientra nella sua vigenza.
  • La successiva abrogazione o modifica legislativa (anche con disposizioni peggiorative) non sempre produce effetti retroattivi favorevoli all'imputato; occorre verificare se la norma successiva sia effettivamente piú favorevole (principio del lex mitior) o se la modifica abbia introdotto un regime complessivamente peggiore che impedisca l'applicazione retroattiva.
  • Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e ben motivate: ricorsi generici o che si limitano a reiterare questioni già esaminate nelle motivazioni del giudice di merito sono facilmente dichiarati inammissibili.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche e il rifiuto di sanzioni sostitutive devono essere contestati con argomentazioni precise sulla valutazione della personalità e dei precedenti; semplici affermazioni non supportate non sono sufficienti per ribaltare la decisione di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese e irrogare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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