Cassazione Penale, Ordinanza n. 12572/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per il delitto di evasione, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, che il reato sarebbe estinto per prescrizione, contestando il computo del termine in ragione della recidiva reiterata e infraquinquennale. Ha inoltre censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che non sarebbero state adeguatamente considerate o che sarebbero state negate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, trattandosi di delitto commesso l'8 febbraio 2016 con recidiva reiterata e infraquinquennale, l'aggravante ad effetto speciale ex art. 99, quarto comma, c.p. incida sia sul termine base di prescrizione ex art. 157, secondo comma, c.p., sia sull'entità della proroga in presenza di atti interruttivi ex art. 161, secondo comma, c.p.; ne consegue che il termine massimo di prescrizione è di dieci anni e non era ancora decorso. Ha inoltre osservato che il diniego delle attenuanti generiche non sussisteva nei termini prospettati dal ricorso, poiché tali attenuanti erano state in realtà applicate. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le statuizioni economiche di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99, quarto comma, c.p.
recidiva reiterata e infraquinquennale
La recidiva reiterata e infraquinquennale è stata qualificata come aggravante ad effetto speciale, idonea a incidere sul calcolo della prescrizione.
art. 157, secondo comma, c.p.
L'aggravante ad effetto speciale rileva anche nel computo del termine base di prescrizione ordinaria.
art. 161, secondo comma, c.p.
In presenza di atti interruttivi, la recidiva ad effetto speciale incide anche sull'entità della proroga del termine di prescrizione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva reiterata e infraquinquennale, quale aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini del calcolo della prescrizione sia sul termine base sia sulla sua proroga in presenza di atti interruttivi.
- Quando la disciplina della prescrizione porta a un termine massimo non ancora decorso, la deduzione difensiva di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando le censure si basano su un presupposto di fatto smentito dagli atti, come l'asserito mancato riconoscimento di attenuanti che risultano invece applicate.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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