Cassazione Penale, Sentenza n. 39643/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sebastiana Filetti per il reato di furto di gas metano, ritenendo mancante la querela; il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza deducendo violazione di legge per avere il Tribunale precluso l'iniziativa del Pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, in particolare impedendogli di formulare in udienza una contestazione suppletiva di un'aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio, nonostante il termine per la proposizione della querela fosse ormai decorso a seguito della riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha condiviso l'orientamento secondo cui il Pubblico ministero, anche dopo il decorso del termine per la querela relativo all'imputazione originaria, può nella prima udienza utile procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale aveva illegittimamente impedito questa attività, realizzando una nullità assoluta relativa alla formulazione dell'imputazione (artt.178-179 c.p.p.). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Catania, in diversa composizione, per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 85)
Riferito quale norma che ha inciso sul regime di procedibilità di taluni reati, fissando termini per l'iniziativa della persona offesa; la Corte ha ritenuto però che il decorso del termine non precluda al PM la contestazione suppletiva dell'aggravante in udienza per rendere il reato procedibile d'ufficio.
art. 517 cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte come norma che legittima il Pubblico ministero a formulare contestazioni suppletive di circostanze aggravanti senza decadenze formali, consentendo la modifica dell'imputazione in udienza anche dopo il decorso del termine per la querela relativo al capo originario.
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha distinto la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela dalla causa di estinzione per prescrizione; ha ritenuto che l'obbligo di pronunciare improcedibilità va valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione e non impone automaticamente una pronuncia 'ora per allora' prevenendo la contestazione suppletiva del PM.
art. 554-bis cod. proc. pen. (comma 6)
"Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza."
Usata dalla Corte per affermare il dovere/potere del giudice di favorire la corrispondenza tra imputazione e risultanze processuali e per sostenere che il PM deve poter operare la modifica dell'imputazione e la contestazione suppletiva in udienza, con verbalizzazione.
art. 625 cod. pen. (n. 7) - aggravante
Richiamata in quanto circostanza aggravante rilevante (beni destinati a pubblico servizio) che, se contestata, trasforma il furto in reato procedibile d'ufficio; la Corte ha ammesso la possibilità di contestare tale aggravante in via suppletiva.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati quale fondamento della nullità assoluta conseguente al divieto posto dal Tribunale all'attività del PM di formulare e verbalizzare la contestazione suppletiva dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che tale nullità comporti annullamento senza rinvio.
Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023 ("Domingo")
La sentenza delle Sezioni Unite (Domingo) è stata citata come riferimento che, nel contesto della prescrizione, ha escluso l'efficacia retroattiva della contestazione suppletiva per prolungare i termini di prescrizione; la Corte però ha distinto quel caso dalla fattispecie dell'improcedibilità per mancanza di querela e non ha ritenuto applicabile la stessa regola in modo preclusivo.
Massime di principio
- Il Pubblico ministero può e, alla prima udienza utile, deve contestare suppletivamente l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, anche se il termine per la proposizione della querela relativo al capo originario è decorso a seguito della riforma Cartabia.
- Il giudice non deve emettere automaticamente una sentenza di improcedibilità "ora per allora" quando il PM, in udienza, propone la modifica dell'imputazione con contestazione suppletiva; la valutazione della procedibilità va fatta nella situazione esistente al momento della decisione, dopo il contraddittorio.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela sono istituti distinti: la prima può impedire la rilevanza di una contestazione suppletiva già perfezionatasi dopo la prescrizione, la seconda ammette valutazione degli eventi sopravvenuti al momento della decisione.
- Se il giudice impedisce illegittimamente al PM di formulare o verbalizzare la contestazione suppletiva dell'imputazione si configura una nullità rilevante che può determinare l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e la trasmissione degli atti per nuovo giudizio.
- Consigli pratici: il PM dovrebbe effettuare la contestazione suppletiva nella prima udienza utile e verbalizzarla; l'imputato e la difesa possono contestare il fondamento dell'aggravante ma non possono impedire in via preclusiva la modificazione dell'imputazione; il giudice, se ritiene necessario, deve invitare il PM ad adeguare l'imputazione ai sensi dell'art. 554-bis c.p.p.
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